Il regime fiscale dei contributi
Come si è già avuto modo di sottolineare (vedi la voce La previdenza complementare) uno degli aspetti più innovativi, tra le modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 alla disciplina delle forme pensionistiche complementari (Dlgs 252/2005), è rappresentato proprio da un regime fiscale più leggero per i lavoratori dipendenti e soprattutto per chi presenta redditi medio-bassi (inferiori a 43.038 euro).

Per i contributi
In base al nuovo impianto normativo, infatti, sul piano fiscale i versamenti ai fondi saranno interamente deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto nella misura massima di 5.164,57 euro. La principale novità sta nel fatto che questo limite è stato reso assoluto e non più condizionato: fino al 2006, invece, i contributi erano deducibili dal reddito solo a condizione che rispettassero il limite di 5.164,57 euro, la percentuale del 12% del reddito complessivo e per i lavoratori dipendenti (esclusi i vecchi iscritti ai vecchi fondi) il conferimento al fondo di una quota di Tfr almeno pari al 50% dell’intero contributo (affinché la deduzione operasse occorreva pertanto avere almeno un reddito pari a 43.038 euro). Ciò significa che il soggetto in questione ha diritto ad uno sgravio fiscale che si calcola moltiplicando l’aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pensionistica complementare.
Per quanto riguarda invece i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento ai contratti o accordi collettivi anche aziendali) risultano integralmente deducibili dal reddito di impresa.
Dal punto di vista del lavoratore anche i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo del dipendente; dunque in conclusione i contributi del datore di lavoro insieme a quelli versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo dello stesso dipendente entro il tetto massimo di 5164,57 euro.

Per i rendimenti
In merito ai rendimenti finanziari che le somme gestite dal fondo producono ogni anno, la riforma stabilisce una tassazione sostitutiva dell’11% che risulta quindi più bassa rispetto all’attuale regime delle altre forme di investimento a cui per lo più è applicata un’imposta sostitutiva del 12,5 per cento. Tuttavia va tenuto presente che la tassazione potrebbe non  restare ferma all’11 per cento, in quanto il Governo Prodi ha ricevuto la delega di rivisitare il sistema di tassazione delle rendite finanziarie: l’obiettivo sarebbe di portare la tassazione di tutti i prodotti finanziari al 20 per cento.

Per le pensioni integrative
I maggiori benefici fiscali, se pur a effetti limitati, sono quelli legati alla tassazione delle prestazioni. Sulle pensioni erogate dal fondo, al momento del raggiungimento dei requisiti, la riforma introduce l’applicazione di una ritenuta definitiva a titolo d’imposta del 15 per cento, che però può ridursi fino al 9% in relazione ad una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo. La base imponibile di tassazione è pari ai versamenti effettuati al fondo che non sono stati prima assoggettati a tassazione. Anche le anticipazioni domandate per spese sanitarie di particolare urgenza saranno soggette ad una ritenuta definitiva del 15% (che però si può attenuare secondo la procedura sopra spiegata fino al 9%) oppure del 23% per altre spese come l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa.

TOP FONDI APERTI
 Nome fondo Performance %
  1 anno 3 anni
Bim Vita Equity - BIM Vita 35.23% -
Comparto Azion. Cl.B - Fondiaria - Sai 33.73% -
Azionaria - Zed Omnifund 33.71% -
Comparto Azion. Cl.A - Fondiaria - Sai 33.52% -
HORIZON 30 - Cardif - Gruppo BNP Paribas 33.50% -21.69%
TOP FONDI CHIUSI
 Nome fondo Performance %
  1 anno 3 anni
Dinamico - Cooperlavoro 14.24% -1.31%
Crescita - Fondav 14.01% -14.48%
Crescita - Fonchim 13.46% -11.44%
Crescita - Fondapi 13.39% -
Crescita - Telemaco 12.92% -9.13%

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