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Articolo 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

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La serie di misure che puntano ad aumentare l'efficienza dell'amministrazione comincia con la previsione di un più intenso scambio di informazioni tra agenzia delle Entrate e Inps (commi 1 e 2). Dovranno, inoltre, essere incrementate del 10% rispetto al 2007-2008 le risorse dell'agenzia delle Entrate destinate all'attività di controllo (comma 3). Con cadenza semestrale il dipartimento delle Finanze fornirà ai comuni l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti effettuati con l'aiuto dei comuni (comma 4). Si prevede, inoltre, un piano congiunto dell'agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza per il contrasto delle frodi Iva (commi 5-7).
I commi da 8 a 11 dell'articolo 83 fissano le coordinate per il piano speciale di controlli che l'amministrazione fiscale dovrà effettuare sulla base del redditometro (accertamento sintetico). La priorità viene attribuita a coloro che non hanno pagato imposte, ma per i quali esistono elementi che invece evidenziano capacità contributiva. Vengono stabiliti sia il ruolo proprio della Guardia di finanza a questo scopo, sia le modalità di cooperazione con le Entrate. Anche i Comuni sono chiamati a dare il loro contributo al piano per l'accertamento sintetico, segnalando gli elementi a propria conoscenza. I commi da 12 a 15 intervengono per rendere possibili una serie di cambiamenti ai vertici dell'amministrazione finanziaria (agenzie fiscali e Sogei in particolare). I commi 16 e 17, invece, prevedono un piano di controlli per la verifica delle residenze fittizie all'estero: ai Comuni viene affidato il compito vigilare, in sinergia con l'agenzia delle Entrate, sull'effettività dei trasferimenti di residenza all'estero. Spetta ai Comuni il 30% delle maggiori imposte riscosse.
Il comma 18 prevede la possibilità di adesione ai verbali di constatazione redatti dall'agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza a seguito di verifiche fiscali. L'adesione può riguardare solo l'intero contenuto del verbale e si prevede l'applicazione delle sanzioni ridotte a metà di quanto stabilito negli altri casi di accertamento con adesione. La nuova modalità di adesione si applica ai verbali consegnati dopo l'entrata in vigore del Dl 112/2008 (comma 18 bis). Il comma 18-ter stabilisce le modalità della fase transitoria per la prima applicazione della norma: per i verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione sarà possibile aderire entro il 30 settembre; il termine per la notifica dell'atto definitivo di accertamento parziale sui verabli consegnati fino al 31 dicembre 2008 sarà prorogato al 30 giugno 2009. Le modalità per comunicare l'adesione saranno fissate dal direttore delle Entrate con un provvedimento. Viene prevista inoltre una più accentuata territorializzazione degli studi di settore, a livello comunale e regionale, quando la metodologia lo renda possibile (commi 19 e 20).
Il comma 21 dell'articolo 83 prevede la restituzione delle somme versate in eccesso da parte dei soggetti iscritti a ruolo. La norma si applica in caso di versamenti eccedenti di almeno 50 euro rispetto a quanto chiesto dall'agente della riscossione, che comunica all'interessato la restituzione dell'eccedenza. Se le somme (comma 22) risalgono oltre il quinto anno precedente la data di entrata in vigore della norma, vengono utilizzate per finanziare la "social card". Il comma 23 elimina l'obbligo di fideiussione nel caso la rateizzazione permetta, anche se in modo dilazionato nel tempo, di incassare somme che per via coattiva potrebbero portare al fallimento dell'azienda. Il comma 23-bis dà copertura ai casi di riscossione da parte degli agenti attraverso assegni e carte di credito, in caso di "scoperti". Il comma 24 prevede, poi, che sia moltiplicato per tre il valore catastale degli immobili venduti all'incanto. Il comma 25 prevede l'istituzione di un comitato al ministero degli Esteri per tutelare gli interessi dell'economia nazionale.
Le prestazioni alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande cambiano regime (commi 28-bis-28-quinquies). A partire dal 1° settembre 2008 scatta la detrazione Iva, ma dal 1° gennaio 2009 la deduzione dei costi sostenuti ai fini delle imposte dirette è ridotta al 75 per cento. Gli enti locali e i concessionari dell'accertamento e della riscossione dei tributi (comma 28-sexies) possono accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle Entrate. Le informazioni si estendono anche ai dati contenuti nell'archivio dei rapporti con gli intermediari finanziari. Viene, inoltre, attribuito all'agenzia delle Entrate un compito di coordinamento più stringente dell'attività di Equitalia Spa.
I commi da 28-octies a 28-duodecies disciplinano le modalità di recupero degli aiuti di Stato concessi ad alcune banche e riconosciuti illegittimi dalla Ue. La legge prevede le modalità di recupero da parte delle Entrate. La procedura, introdotta dal maxiemendamento, dovrebbe completarsi in tre mesi: in 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione le Entrate dovranno predisporre il modello per la dichiarazione dei risparmi ottenuti dalle banche, che avranno 15 giorni per inviare la comunicazione. Nei successivi 30 giorni le Entrate liquideranno il debito.

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