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Articolo 14-bis - Infrastrutture militari

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1.All'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con gli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazione pubblica e soggetti privati»;
c) al comma 13-ter.2 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del ministero della Difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla Legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'agenzia del Demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al ministero della Difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del ministro della Difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al ministero dell'Economia e delle finanze»;
d) dopo il comma 13-ter.2, è inserito il seguente:
«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del ministero della Difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2».
2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono effettuate dal ministero della Difesa, d'intesa con l'agenzia del Demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».
3.Il ministero della Difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il ministero dell'Economia e delle finanze, agenzia del Demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al Regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal ministero della Difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal ministero della Difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata, dal ministro della Difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei ministeri della Difesa e dell'Economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c) i Contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal ministero della Difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) possono essere destinati, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro della Difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del ministero della Difesa, previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati;
  CONTINUA ...»

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