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Il Diritto di Seguito ancora dimezzato

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Il Diritto di Seguito ancora dimezzato

Pietro Bernardo, direttore sezione Olaf di Siae
Pietro Bernardo, direttore sezione Olaf di Siae

Il Diritto di Seguito (DdS), cioè il compenso economico che gli artisti vivi e i loro eredi entro i 70 anni dalla morte degli autori ricevono sulla vendite delle opere dal secondo scambio in poi coinvolge 890 professionisti del mercato dell'arte, che rispettano l'obbligo di comunicare e versare il DdS entro i 90 giorni successivi alla transazione. Corre la domanda: il diritto d’autore sulle opere visuali funziona? I numeri forniti dalla Siaeal 6 febbraio censiscono 2.008 professionisti soggetti sottoposti al DdS , di cui 1.478 gallerie, 86 case d'asta e 444 mercanti d'arte, che significa che poco più del 44,3% versa il compenso e che manca ancora una cultura che riconosca il lavoro dell’artista. Dall'entrata in vigore della norma il 9 aprile 2006 (decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118) ad oggi la Siae ha incassato poco più di 59 milioni di euro, distribuendone l'86%. «La quota residuale ancora da ripartire – spiega in questa intervista Pietro Bernardo, direttore della sezione Olaf di Siae – comprende i compensi dovuti agli artisti non reperiti, per i quali Siae, oltre ad assolvere agli obblighi di pubblicazione semestrale dei nominativi sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito, svolge una capillare attività di ricerca ai fini della corretta distribuzione dei compensi incassati».

Quanti sono gli aventi diritto identificati? Quanti gli artisti viventi? E quanti gli artisti scomparsi?
Gli artisti aventi diritto identificati sono 1.417, di cui 970 viventi e 447 scomparsi.

La cultura del diritto d’autore, del resto, latita anche presso gli artisti, visto che tra autori e loro eredi che non hanno ancora provveduto a rivendicare i loro compensi sono 1.258.Qualche esempio?
Tra gli artisti scomparsi i cui eredi non sono ancora stati rintracciati ci sono Mario Tozzi, Vincenzo Irolli, Giuseppe Gallizio e Pio Semeghini.

In base al secondo comma dell'art.154 della Legge sul diritto d'autore è previsto che i compensi del DdS siano tenuti a disposizione dalla Siae per gli aventi diritto per cinque anni dal momento in cui sono divenuti esigibili. Già dal 30 ottobre 2013 è scaduto il primo termine per la rivendicazione dei compensi per il DdS maturato al 30 settembre 2008 dagli artisti.A quanto ammonta la quota di diritti non riscossi e dove finiscono?
I diritti non riscossi vengono destinati al fondo Psmsad (Fondo di assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici) e la quota già ripartita ammonta a 813.233,57 € netti.

Nei prossimi mesi l'attività di controllo in coordinamento con GdF che obiettivo di recupero del DdS non versato prevede? L'attività amministrativa degli uffici regionali Siae di recupero del DdS quanti professionisti del mercato dell'arte ha coinvolto? Avete avviato altre attività di sollecito agli operatori?
A distanza di dieci anni dall'introduzione del Diritto di seguito nell'ordinamento italiano, ancora molti artisti e professionisti ne ignorano l'esistenza. Perciò Siae opera per la massima diffusione della sua conoscenza attraverso un'attenta azione di sensibilizzazione degli operatori del settore, che costituisce il miglior deterrente all'evasione. Pertanto promuove il settore sia attraverso le attività sul territorio, sia partecipando direttamente alle fiere più importanti del panorama italiano.

I dati Siae in rete sul DdS hanno un valore informativo per agenti professionali, collezionisti, artisti e non sono solo applicazione di un diritto monetario. Rientrano a tutti gli effetti nel big data dell'arte, aggiungendosi agli altri operatori in rete, sia imprese (es. artprice ...) sia social network, eventualmente utili anche per la ricerca. Siae ha coscienza di questa loro funzione? Nella decisione di quanti e come inserire i dati in rete - quindi delle modifiche che sono state introdotte – si è tenuto conto di questo effetto congiunto? D’altro canto, fino a che Siae percepisce i vincoli della privacy? Quali le decisioni guida a proposito, se ci sono? Gli operatori del mercato, invece, ritengono che la banca dati sui versamenti del DdS gestita dalla Siae violi la riservatezza delle transazioni del mercato dell'arte in quanto consentirebbe ai concorrenti di visionare i prezzi praticati per la vendita delle opere d'arte. Avete preso in considerazione questa istanza e pensiate sia possibile studiare un sistema per cui alcuni dati non siano più pubblicamente visibili?
Per quanto riguarda la privacy, la Società agisce in osservanza alle disposizioni di legge in materia. L'art. 47 Regolamento esecutivo della legge, infatti, stabilisce che entro il primo mese di ciascun trimestre la Società pubblichi i dati relativi alle vendite. In tal modo, oltre ad assolvere ad un specifico obbligo di legge, favorisce la trasparenza delle transazioni e riduce i rischi di fenomeni speculativi del mercato a beneficio della circolazione delle opere.

Qual è ad oggi la posizione della Siae rispetto al DdS e mercato primario dell'arte contemporanea (vendite di opere d'arte poste per la prima volta sul mercato da gallerie che non acquistano e rivendono le opere d'arte, ma agiscono in base a mandati senza rappresentanza da parte degli artisti stessi)? Quando pensate che il Comitato Consultivo per il diritto d'autore del Mibact si pronuncerà sul quesito sottoposto dalla Siae sulle linee guida concernenti la corretta applicazione della normativa sul DdS?
Circa i lavori della Commissione Speciale istituita in seno al Comitato Consultivo per il diritto d'autore, la relativa fase istruttoria è giunta a conclusione e ci risulta che, una volta terminato un ultimo accertamento tecnico, i lavori potranno ritenersi chiusi.

Qual è l'attuale provvigione Siae?
La provvigione Siae è stata determinata dal Mibact nella misura del 18% fino all'8 aprile del 2017. A decorrere dal 9 aprile 2017 e fino all' 8 aprile 2018 la provvigione sarà pari al 17%.

Cosa cambierà in Italia con l'entrata in vigore della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno? I criteri direttivi specifici contenuti nel disegno di legge di delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2014/26/UE non prevedono espressamente la possibilità di intervenire sul regime di monopolio legale della Siae, ma l'Agcm auspica una modifica in senso concorrenziale dei principi di delega in corso di approvazione dal Parlamento. A che punto sono i lavori? È stata presa in considerazione la raccomandazione dell'Agcm?
La direttiva 2014/26/UE persegue due obiettivi fondamentali: disciplinare in modo uniforme in Europa la governance degli intermediari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e regolare, in un'ottica paneuropea, la concessione delle licenze multiterritoriali per la musica online. Il tutto in vista della creazione e della regolazione di un “mercato unico digitale” in Europa.
Per raggiungere tali obiettivi, il principio che traspare, soprattutto in tema di licenze multiterritoriali, è quello della “aggregazione” dei repertori, ciò per realizzare un sistema che consenta alle piattaforme digitali di ottenere più agevolmente le autorizzazioni necessarie per la diffusione online delle opere.

Per realizzare tutte queste finalità la legge delega per il recepimento della Direttiva è stata approvata nello scorso mese di agosto 2016 e reca dettagliati principi e criteri direttivi per la adozione da parte del Governo del corrispondente decreto legislativo di attuazione (in corso di definizione).
Tra questi, vi è la conferma dell'esclusiva legale attribuita a Siae nell'intermediazione dei diritti d'autore, così come la conferma dell'attuale assetto del sistema liberalizzato dell'intermediazione dei diritti connessi. Ciò perché la Direttiva espressamente riconosce ai legislatori nazionali di operare la scelta ritenuta più opportuna da ciascuno Stato membro in ordine alla natura giuridica dei soggetti intermediatori dei diritti d'autore e di quelli connessi.
Le raccomandazioni dell'Autorità garante della concorrenza nel mercato rivolte a Parlamento e Governo sono state pertanto opportunamente valutate e la normativa che ne è derivata, ha confermato la attualità del panorama normativo interno.

Questo è caratterizzato dalla sussistenza di due diversi modelli economici di gestione, corrispondenti alla diversa natura dell'intermediazione dei diritti d'autore rispetto a quella dei diritti connessi. Sono stati tuttavia previsti meccanismi di vigilanza e di monitoraggio volti ad accertare anche la permanenza di efficacia degli attuali sistemi onde valutare l'eventuale necessità di futuri cambiamenti.

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