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leggi e fisco

La riforma della circolazione dei beni culturali fa entrare l’Italia in Europa

L'ampliamento delle maglie della libera circolazione delle opere d'arte in mano ai privati in Italia è da tempo richiesta da più parti, il nostro mercato dell'arte risulta penalizzato dalla legge sulla notifica rispetto alle normative concorrenti negli altri paesi europei, dove esistono soglie temporali e di valore e regole stringenti che non penalizzano il mercato privato, dando alla Stato – attraverso enti pubblici preposti come l’Art Fund nel Regno Unito - la possibilità di acquistare le opere classificate tesoro nazionale o, in alternativa, lasciarle uscire dal paese. Ora il Senato sta discutendo l'approvazione del Ddl concorrenza che con l'articolo 53, con l'emendamento Marcucci, va a modificare l'articolo 68 del Codice dei beni culturali che disciplina l'attestato di libera circolazione. L'articolo 53 recita “Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali”. Che cosa introduce?
L'emendamento Marcucci ter ha proposto la riforma della disciplina della circolazione dei beni culturali promossa dal Progetto Apollo approvata l'8 giugno 2016, dalla Commissione Industria del Senato ed inserita nell'emendamento n. 52.0.46, testo 3, a firma di Marcucci, Scalia, Fabbri, Lanzillotta, Valentini, (c.d. emendamento “Marcucci-ter”) al disegno di legge n. 2085/2016 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Il testo dell'emendamento è il risultato di un lungo confronto (e mediazione) tra i promotori del Progetto Apollo e numerosi esponenti delle principali forze politiche, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).

Cosa prevede? Vede l'allungamento della soglia temporale di rilevanza al fine della tutela da 50 anni a 70 anni dalla data della creazione dell'opera, in caso di artista defunto. In ogni caso resta ferma la possibilità per il Ministero, laddove riscontri un eccezionale interesse culturale, di sottoporre a tutela le opere che hanno superato la soglia dei 50 anni; in caso di autocertificazione finalizzata all'esportazione di un'opera, il competente Ufficio Esportazione può dichiarare l'interesse culturale nel termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Introduce le soglie di valore al di sotto delle quali i beni culturali possono uscire liberamente, sulla base di una autocertificazione. Sebbene i promotori abbiano insistito per l'adeguamento alle soglie già previste dal Regolamento (CE) n. 116/2009, il Ministero, cautamente, ha propeso per l'introduzione di una soglia unica per le diverse categorie di beni culturali di 13.500 €, di molto inferiore alle soglie previste dal Regolamento (CE) n. 116/2009. Infine, prevede la revisione dei criteri previsti dalla Circolare del 1974 per le esportazioni ed estensione degli stessi criteri per le dichiarazioni di interesse culturale (c.d. notifica) e l'introduzione di un “passaporto” per le opere su modello francese, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale.
Le regole attuali. Sino ad oggi chiunque voglia far uscire in maniera definitiva dall'Italia opere di autore scomparso la cui esecuzione risalga a oltre cinquant'anni fa, deve sottoporle a uno dei 19 Uffici esportazione delle Soprintendenze. Questi hanno 40 giorni per dare o negare il via libera, valutando se l'opera in questione rivesta quell'interesse culturale stabilito dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio all'articolo 10.
Sino ad oggi l'attuale regolamentazione ha certamente tutelato la preservazione dell'arte presente in Italia, ma nei numeri che cosa significa?

Plus24 ArtEconomy24 da diversi anni richiede al Mibact i dati sul diniego alla libera circolazione e conseguente notifica, e gli acquisti in prelazione o in via coercitiva fatti dal ministero per costruire una mappa dell'applicazione di questa legislazione e coglierne i valori in gioco. Nella tabella ne descriviamo il trend negli ultimi anni: nel 2016 i dati disponibili sino ad agosto descrivono il perimetro nel quale si muove l'attuale legge. Su 9.765 richieste di attestati di libera circolazione internazionale nella Ue 228 sono state le licenze di esportazione definitive e 75 dinieghi di attestato di libera circolazione, 47 decreti di dichiarazione d'interesse, 11 prelazioni e acquisti coattivi su beni presentati agli Uffici Esportazione per un valore di 1.978.900. L'acquisto in prelazione di opere vincolate o coattivo alla dogana ha impegnato nel 2016 1,9 milioni € per 11 opere: il «Ritratto a figura intera di Abbondio Rezzonico», olio su tela (297,5 x 196,5 cm) di Pompeo Batoni, vincolato, è stato acquistato per 1.100.000 € per Palazzo Barberini, l’opera più cara tra gli acquisti di Stato.


L'AZIONE DEL MIBACT ALLA FRONTIERA

La dichiarazione di interesse (notifica) tende a calare nei primi otto mesi

Quindi discutiamo di opere e valori molto inferiori rispetto forse a quanto si possa immaginare o a un procedimento di svendita del patrimonio da tanti proclamata. Il mondo privato che possiede l'arte e le istituzioni già collaborano per mantenere in patria le opere più significative, l'ampliamento dell'età delle opere a 70 anni e le soglie di valore rimettono in gioco l'Italia nel sistema europeo e la fanno competere con gli altri Stati che tutelano l'arte, ma contemporaneamente preservano la proprietà privata e la libera circolazione, magari attraendo importazioni.
Un caso di trasparenza. Fresco di stampa nel Regno Unito l'Export of Works of Art and Objects of Cultural Interest 2015-2016 è a disposizione di tutti sul sito del ministero della cultura inglese, descrive i beni culturali che sono stati autorizzati a uscire dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2016: 22 le opere a cui è stato riconosciuto lo status di tesoro nazionale, una ritirata, quindi per 21 opere d'arte è stata bloccata temporaneamente l'esportazione. Il valore totale di queste era di 117 milioni di £. L’opera più cara bloccata è il ritratto di Catrina Hooghsaet di Rembrandt, valore dichiarato alla frontiera 35 milioni di sterline, la Commissione ha rinviato la licenza al fine di trovare il denaro necessario all'acquisto, compratore non più necessario perché il richiedente ha ritirato la richiesta di esportazione verso Asia. Delle 21 bloccate nove sono state acquistate per un valore totale di 7 milioni di £: l'opera di maggior valore è il St Luke Drawing the Virgin and Child from the workshop di Dieric Bouts the Elder acquistato da The Bowes Museum a 3.383.320 sterline con il contributo di 1.835.815 £ dall'Heritage Lottery Fund e dal National Heritage Memorial Fund e di 260.000 dall'Art Fund. Altre due opere sono in sospeso, mentre sei opere non si sono potute salvare, per un totale di 37,5 milioni di £. Tra i sospesi c’è il Portrait of a Young Man in a Red Cap del 1530 del Pontormo, dichiarato tesoro nazionale e acquistato dall'hedge fund manager americano J. Tomilson Hill, presidente e chief executive di Blackstone's Hedge Fund Solutiotion Group, che ha richiesto l'esportazione negli Usa per un valore di 30.618.987 sterline.

In sintesi alla frontiera inglese sono state presentate 10.585 richieste di esportazione per 71.731 oggetti (di cui 1798 richieste erano per manoscritti). È stata ammessa l'esportazione di 34.999 oggetti con un valore totale di 1,48 miliardi di £. A 30.541 oggetti con un valore totale di 8,02 miliardi di £ è stata accordata l'esportazione dopo che si è dimostrato che sono stati importati in UK negli ultimi 50 anni. Di questi 1.045 erano manoscritti con un valore totale di 200,04 milioni di £. Infine a 6.191 oggetti con un valore di 2,37 miliardi di £ è stata concessa l'esportazione nell'Eu.
Le diverse applicazioni del regolamento europeo. La circolazione non ha lo stesso trattamento nella Comunità europea, dall'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 116/2009, si dibatte intorno a un tema ampio: la necessità di un'interpretazione uniforme, in tutti i Paesi membri, delle categorie di beni culturali e relativa catalogazione, la necessità delle soglie di valore e del limite d'età, per determinare se un bene sia esportabile, su licenza rilasciata dalla competente autorità (in Italia, l'ufficio esportazione della Soprintendenza). Premesso che i beni archeologici, i manoscritti, gli incunaboli e gli archivi non si possono esportare quasi da nessun paese europeo, le diverse legislazioni fanno sì che sia più o meno semplice movimentare le opere per scambiarle sul mercato dell'arte.
Il confronto con gli altri paesi indica possibili percorsi dove le regole rendono onore alla cultura e al mercato, come nel Regno Unito.
La soglia temporale per la licenza di esportazione è riconosciuta in molti altri paesi: nel Regno Unito le esportazioni di opere presenti da oltre 50 anni sull'isola sono disciplinate dalla Sezione 9 dell'Export Control Act (2002) e dall'Export of Objects of Cultural Interest (Control) Order 2003 - sulla base dei Waverley Criteria -, in Spagna lo Stato interviene sulle opere con più di 100 anni, in Francia la soglia temporale è rilevante per le opere presenti da 50 anni in terra francese (non conta l'età dell'opera né la sopravvivenza del suo autore). Mentre in Germania la legge sull'esportazione in Europa, in vigore dal luglio 2016, pone vincoli alle opere con più di 70 anni e prevede la soglia di valore di 300.000 euro per i dipinti. Nessuna licenza d'esportazione, invece, è prevista in Svizzera - dove è istituito il Registro federale nel quale sono iscritti i beni culturali di significativa importanza e di proprietà del governo federale che non possono uscire dal paese - così come negli Stati Uniti.
Le soglie di valore. Il vincolo temporale non è tutto, nel mercato unico il Regolamento (CE) 116/2009 prevede le soglie di valore per la circolazione interna dei beni culturali, recepite dai singoli paesi: 15.000 euro per le fotografie, 50.000 euro per i libri, 150.000 euro per i quadri. Nel confronto con gli altri paesi l'Italia risulta l'unico nella UE a non applicarle finora, poiché il Codice prevede un doppio regime per le esportazioni infra-comunitarie ed extra-europee, insomma il Regolamento CE viene neutralizzato dall'ulteriore richiesta di un attestato europeo di libera circolazione, che non prevede soglie. Considerato che il 90% dei lotti aggiudicati sul mercato mondiale viene scambiato sotto i 50mila dollari (12% in valore) e che la media dei prezzi nelle aste italiane continua a calare dai 20.920 dollari del 2008 fino a scendere a 7.135 dollari nel 2012 per poi risalire nel 2015 a 10.970 dollari, contro una media Ue di 32.365 dollari, l'introduzione delle soglie di valore non dovrebbero spaventare nessuno. Anzi in Italia semplificherebbero di molto le procedure in dogana, alleggerirebbero la burocrazia per gli operatori facendo così che il Mibact e gli uffici periferici si concentrassero su opere superiori a un certo valore, che vengano definite tesoro nazionale, catalogate (ad oggi non c'è ancora un catalogo delle opere notificate) e, magari, rese di pubblico godimento nei musei.
Negli altri Stati europei già si applicano le soglie di valore e il diritto alla preservazione si sposa con il diritto alla proprietà privata, lasciando la decisione allo Stato di trattenere o far uscire l'opera riconosciuta d'interesse nazionale, ma ad una condizione: l'acquisto. Nel Regno Unito, che registra un export netto di oltre 1,8 miliardi di dollari, sotto le 65mila sterline per qualsiasi bene culturale e, più nel dettaglio, sotto i 180mila sterline per i dipinti è possibile esportare il bene attraverso una licenza aperta (una sorta di autocertificazione, c.d. “OGEL”). Lo Stato in caso di riconosciuto “tesoro nazionale” da parte del Reviewing Committee on the Export of Works of Art and Objects of Cultural Interest (RCEWA) ne propone l'acquisto, entro sei mesi istituzioni o privati devono assumerne l'incarico.
In Francia la circolazione dei beni culturali è disciplinata dal Code du patrimoine (Decreto 93-124 del 29 gennaio 1993), in particolare agli artt. L 111-1 - L 111-7 che vietano l'uscita dei beni culturali ritenuti “tesori nazionali” (trésors nationaux). Per gli altri beni è prevista la possibilità di circolare in Europa dietro rilascio di un'apposita licenza sotto soglie di valore di 150mila euro per i dipinti, sotto i 50mila euro statue, libri e collezioni, sotto i 30mila per acquerelli, guazzi e pastelli, sotto i 15mila per i mosaici, disegni, mappe foto e stampe. Anche qui se la licenza di esportazione viene negata vige la regola dell'acquisto coattivo: lo Stato può decidere di acquistare l'opera al valore proposto sul mercato entro 30 mesi, altrimenti deve lasciarla uscire.
Anche in Italia lo Stato dispone dell'acquisto coattivo e preventivo (vedi tabella), ma se non compra può notificare, cioè vietare in via definitiva l'esportazione lasciando l'opera in mano al proprietario, che si vede così ridimensionato in modo significativo il valore (almeno del 50% ritengono gli operatori).
Insomma le norme italiane oggi rischiano di rivelarsi un boomerang, solo una riforma della circolazione internazionale che modifichi le soglie temporali e introduca quelle di valore dando certezza ai termini di risposta alle richiesta di licenza di esportazione potrebbe ridare impulso alla circolazione anche in entrata. “La riforma avvicina l'Italia ai Paesi (Francia e UK) dove è presente una forte ed autorevole tradizione di tutela, senza che questa si traduca in una penalizzazione o, addirittura, mortificazione dell'interesse privato. L'auspicio è quello che anche in Italia si superi la logica per cui gli interessi del privato devono sempre soccombere di fronte all'ipertrofia burocratica, con una riforma che comunque mantiene alti i livelli di tutela del patrimonio culturale nazionale. D'altra parte, i collezionisti privati di oggi sono i possibili donatori di opere d'arte di domani e, come insegna la storia, senza un forte collezionismo privato ed un sano mercato, il patrimonio culturale nazionale non si accresce” spiega l'avvocato Giuseppe Calabi dello Studio Legale CBM & Partners, che rappresenta il gruppo promotore del progetto di riforma ed ha avviato il dialogo con il MiBACT.

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