Cassazione

Biglietti e denaro a chi sbarca dalla Libia? Non è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Se non c’è scopo di lucro, gli aiuti in denaro e i consigli non bastano a “procurare” l’ingresso illegale in un altro Stato. Serve che il Paese europeo sia indentificato e che il favoreggiatore conosca la meta finale

di Patrizia Maciocchi

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2' di lettura

Comprare biglietti di viaggio per tappe intermedie agli immigrati che, arrivati dalla Libia, lasciano i centri di accoglienza, per spostarsi in altre città in Italia o in Europa, non basta per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina né per l’aiuto all’emigrazione illegale in altri Paesi Ue. Perchè quest’ultimo reato possa essere ipotizzato è, infatti, necessario che il paese di approdo sia noto e serve la dimostrazione che il favoreggiatore sia al corrente dell’intenzione dell’immigrato di raggiungerlo. In più c’è anche da verificare che in quello Stato l’immigrazione sia illegale. Per quanto riguarda invece l’ingresso in Italia, chi aiuta i clandestini a spostarsi sul territorio con denaro e consigli non favorisce l’immigrazione illegale, perché l’ingresso è già avvenuto e le persone erano già state prese in consegna dalle autorità nazionali.

Immigrazione e emigrazione clandestina

La Corte di cassazione si muove tra le maglie del Testo unico sull’immigrazione, e accoglie il ricorso di un gruppo di eritrei considerati, secondo le accuse iniziali, una cellula romana in contatto con gli scafisti libici. Tesi che era bastata per ipotizzare un’associazione a delinquere. Caduta l’accusa più pesante, i ricorrenti erano stati condannati per aver commesso «atti diretti a procurare l’ingresso illegale in territorio italiano e in più Stati». Condanna che la Suprema corte annulla con la formula «perché il fatto non sussiste». I giudici di legittimità valorizzano l’assenza di uno scopo di lucro da parte dei ricorrenti che avevano “girato” agli immigrati, due dei quali minorenni, del denaro mandato da genitori, in altri avevano comprato dei biglietti per viaggi interni. Ad avviso della Cassazione il reato va escluso nel caso di aiuti dati ai clandestini che non avevano manifestato l’intenzione di andare all’estero. Mentre quando questo scopo c’era, occorre dimostrare che gli imputati ne fossero al corrente, che la destinazione fosse nota, e l’immigrazione verso quel Paese illegale. I giudici analizzano la posizione di uno degli imputati, condannato per il contributo dato al viaggio di un clandestino verso Ventimiglia, e ne fanno un caso pratico.

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La consapevolezza della mèta finale

Per il collegio giudicante «comprare il biglietto del treno Sicilia-Roma con la consapevolezza che è parte di una tratta più lunga che arriva in Francia, combinato con le indicazioni per il viaggio in Francia, può essere visto come agevolazione all’emigrazione illegale in Francia». Ma la sentenza impugnata si era limitata a constatare il concreto contributo fornito per il trasferimento del clandestino a Roma. Un contributo che, nello specifico, si era tradotto in consigli. Anche ammettendo dunque che il ricorrente fosse consapevole della mèta finale non c’era il reato contestato «perchè - si legge nella sentenza - i consigli e le informazioni non sono funzionali a “procurare” l’ingresso in Francia, ma, al più, lo favoriscono». Con una sentenza costituzionalmente orientata la Suprema corte afferma che «in considerazione della configurazione della fattispecie come delitto a consumazione anticipata» l’impossibilità di individuare con certezza lo Stato di destinazione del migrante clandestino e di decidere «sul carattere illegale o meno dell’emigrazione favorita, il favoreggiatore dovrebbe essere evidentemente assolto».

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