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La bussola dell’interesse pubblico

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il versante della privacy

La bussola dell’interesse pubblico

Filmare persone per strada, trasmettere un evento a cui si partecipa o diffondere quanto sta andando in onda su un qualunque schermo, magari non liberamente accessibile. Queste e altre condotte caratterizzeranno l’applicazione Periscope e impegneranno giuristi e giudici. La peculiarità è quella di consentire la trasmissione in diretta, quindi sarà più usato quando l’immediatezza della diffusione ha un particolare senso. E ciò accade anzitutto per gli eventi sportivi.

Tuttavia, trasmettere via web una gara o un concerto o una serie tv è illecito, anche se chi filma ha pagato il biglietto o l’abbonamento. Se questo è un dato banale, ben più difficile è immaginare come far cessare subito l’illecito. E l’immediatezza della interruzione è di massimo rilievo, perché si tratta di trasmissioni in diretta, effettuate nelle grandi occasioni da migliaia di minuscoli broadcasters.

Se per i grandi eventi il diritto più vulnerabile pare quello d’autore, nelle riprese di vita quotidiana è la privacy l’aspetto più delicato. Anche qui soccorrono le regole generali e una giurisprudenza abbondante da cui trarre ciò che si può e non si può divulgare. In assenza di consenso, possono essere diffusi tutti i dati personali veri ed essenziali per comprendere un fatto di interesse pubblico. Dunque, si può trasmettere una manifestazione, anche rendendo riconoscibili i volti di chi partecipa o che comunque si trova nei dintorni, ma bisogna fare attenzione a filmare d’estate una spiaggia qualunque.

Pure per la diffamazione la regola generale non cambia: è reato ledere la reputazione altrui, a meno che il fatto non sia vero, di rilevanza sociale ed espresso in modo civile. Così il nostro reporter, per professione o per caso, non potrà rendere identificabili persone ad esempio in situazioni di degrado, come per esempio un clochard. Più complesso è il caso di un atto sessuale esplicito in un luogo pubblico. La diffusione di immagine intime può ben violare la reputazione, tuttavia, trattandosi di un reato, potrebbe prevalere l’interesse della collettività a essere informata. Chi usa Periscope risponde anche delle dichiarazioni di persone intervistate, a meno che per l’argomento e l’identità del dichiarante l’intervista non sia di per sé una notizia.

Una notevole cautela, poi, va usata con i minori che non devono mai essere identificabili, se protagonisti di fatti di cronaca, a meno che ciò non sia nel loro oggettivo interesse. Possono invece essere ritratti in gruppo o in un contesto edificante o sereno, ad esempio all’uscita di scuola o al parco.

Un’ultima questione, comune alle manifestazioni del pensiero online, riguarda l’individuazione del responsabile. La regola in internet è che risponde l’autore, cioè chi firma, o in questo caso chi filma. Tuttavia l’anonimato in rete non è in sé vietato, sicché può essere complesso identificare chi ha leso un diritto. Si potrebbe allora imporre agli utenti di Periscope di svelare la loro identità, pena l’interruzione del servizio, o indurre il sito a collaborare con l’Autorità, se necessario per perseguire illeciti.