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Diritti d’autore

Anche l’antitrust dice no al monopolio Siae: l’apertura del mercato è inarrestabile

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Il re è nudo! Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è espressa sull'incompatibilità della posizione di monopolio della SIAE con i principi della libera concorrenza stabiliti agli artt. 101 e 102 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). Il parere arriva dopo che la Camera dei Deputati il 27 aprile scorso, approvando il disegno di legge che conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva n. 2014/26/UE – la cui lettura depone per l'abbandono definitivo delle posizioni monopolistiche in tema di raccolta e gestione dei diritti d’autore – non ha dato mandato all’esecutivo per modificare l’art. 180 della legge sul diritto d’autore, ovvero proprio la norma che dal 1941 conferisce alla SIAE la gestione esclusiva dei diritti degli autori ed editori italiani.

La posizione conservatrice assunta dal primo ramo del Parlamento (il disegno di legge è ora in discussione al Senato) si sposa con l’ultima opinione espressa dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini il quale, seppur in un primo tempo voleva cogliere l’occasione della direttiva per dare una spallata definitiva al monopolio della SIAE, ha poi cambiato idea e, all'audizione del 30 marzo scorso innanzi alle commissioni Cultura e Politiche Ue sulle tematiche del diritto d’autore, si è detto più orientato a riformare la società di collecting italiana anziché liberalizzare il mercato.
Neanche il ministro ha però convinto l’AGCM che con proprio parere indirizzato al Parlamento e al Governo all'inizio di questo mese ha ribadito che: «Il valore e la ratio dell’impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all'interno dell’ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell’art. 180, L. 22 aprile 194, n. 633 (Legge sul Diritto d’autore – LDA), ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore».

L’Autorità, in pratica, avverte che se anche il legislatore italiano non interverrà sull'art. 180 l.d.a., tale disposizione deve ritenersi comunque priva di efficacia (almeno relativamente agli operatori stabiliti in altri paesi europei) perché contraria alla normativa e i principi comunitari, sicché nulla può impedire che nuovi soggetti si propongano come gestori e intermediari di diritti d’autore e si affaccino del tutto legittimamente sul mercato italiano.

Già nel 2014 il Tribunale di Milano con propria ordinanza si era espresso in tal senso affermando che la posizione monopolistica della SIAE era incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione (art. 56 del TFUE) e aveva qualificato Soundreef, una start-up con sede a Londra e fondata nel 2011 da due italiani, Francesco Danieli e Davide D’Atri, come collecting society pienamente legittimata ad operare in Italia per la gestione collettiva dei diritti d'autore.

Forse proprio sulla scorta di tale pronuncia, qualche giorno fa Fedez, il giovane rapper milanese, ha abbandonato la SIAE per associarsi a Soundreef seguito a breve distanza di tempo dal cantante napoletano Gigi D’Alessio.
Considerato il peso mediatico ed economico dei due artisti, si tratta di una vera e propria combinazione da KO per la vecchia società monopolista a cui si aggiunge il crescente successo di Patamu, una società italiana che gestisce una piattaforma on line per la protezione delle opere digitali e che in soli tre anni ha convinto oltre 10.000 iscritti (circa il 10% degli iscritti alla SIAE) ed è in rapida crescita. Tuttavia, per il solo fatto di avere sede nel Belpaese, Patamu potrebbe essere penalizzata rispetto a Soundreef non operando per lei le disposizioni del TFUE sulla libertà di concorrenza e sul libero scambio di servizi tra paesi membri e invece trovando ancora applicazione l'art. 180 l.d.a.

Staremo a vedere, ma una cosa è certa, l’Italia pare saldamente avviata lungo un inarrestabile percorso di apertura del mercato in questo settore. Spetta ora al legislatore recepire le indicazioni dell'Autorità e accompagnare il processo di liberalizzazione in atto, anziché resistergli.

*L’autore è responsabile del team Ip – It di La Scala Studio Legale

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