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Evitato il rischio di sconfinamenti e di un verdetto «creativo»

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L'Analisi|analisi

Evitato il rischio di sconfinamenti e di un verdetto «creativo»

Nessuna supplenza. Nessuno sconfinamento. La Consulta ha fatto il suo mestiere di giudice costituzionale avendo ben chiari poteri, limiti, vincoli. Scongiurando il rischio di una sentenza creativa o manipolativa e rimanendo nel solco della sua giurisprudenza in materia elettorale. Non era un’impresa facile né scontata visto l’alto tasso di politicità dell’argomento. Con la necessità di garantire un sistema elettorale funzionante a prescindere dall’intervento del legislatore. Spazi di intervento apparentemente sconfinati ma, di fatto, delimitati da una giurisprudenza ventennale, che la Corte ha seguito, confezionando una «normativa di risulta» dell’Italicum capace di reggere l’urto di elezioni. Certo, il prodotto finito non è il meglio in assoluto, anzi non è privo di qualche incongruenza e rischio, ma questa è una valutazione politica che non spetta alla Corte, semmai al Parlamento.

Anche stavolta vale il principio più volte affermato che «tra i compiti della Corte non c’è quello di valutare l’opportunità e/o l’efficacia» del meccanismo rimasto in vigore dopo l’incostituzionalità di alcune norme, poiché al giudice delle leggi «spetta solo verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa; condizione connessa alla natura della legge elettorale di “legge costituzionalmente necessaria”».

Il rischio maggiore cui la Corte era esposta - in un momento di incertezze, aspettative, conflittualità politica - era quello di sconfinare nel terreno riservato al legislatore. Che in materia elettorale ha la più ampia discrezionalità, sia pure non esente da controlli diretti ad evitare che la discrezionalità si trasformi in irragionevolezza. Questo rischio è stato sfiorato su uno dei due punti dichiarati incostituzionali, quello sul criterio di scelta del collegio di elezione da parte dei capilista bloccati eletti in più collegi. L’Italicum lasciava al capolista la più ampia discrezionalità nella scelta ma la norma è stata bocciata dalla Corte. Che però non poteva lasciare la scelta appesa al nulla, altrimenti il sistema elettorale sarebbe stato monco e di fatto non utilizzabile nel caso di elezioni, se non con un intervento del legislatore. Di qui la necessità di individuare nell’ordinamento un criterio alternativo alla scelta discrezionale dei capilista.

La Corte, in sostanza, ha dovuto fare essa stessa una scelta ed è stato il momento più delicato per il rischio, appunto, di sconfinare nella prateria della discrezionalità legislativa. Il sorteggio è stato una scelta «residuale», discutibile nel merito ma per certi versi obbligata proprio per sottrarsi all’accusa di mettere i piedi nel piatto della discrezionalità legislativa.

Ovviamente, il principio di rappresentatività spinge per un criterio diverso dal sorteggio del collegio e le soluzioni non mancano (anche perché il sorteggio disincentiva le pluricandidature e può portare ad esiti sfavorevoli per i vincitori). Il relatore Niccolò Zanon ha proposto un ventaglio di alternative ma nessuna era «costituzionalmente obbligata» o, come si dice in gergo, «a rima baciata». Optare per una o l’altra sarebbe stato un azzardo. La Corte sarebbe stata accusata di volersi sostituire al legislatore. Non decidere, e al contempo affermare che a farlo dev’essere il Parlamento, avrebbe significato consegnare un sistema elettorale incostituzionale (nel quale, cioè, c’è un’incostituzionalità accertata ma non dichiarata, perché la soluzione spetta al legislatore).

La Corte ha perciò optato per la soluzione più semplice, una «soluzione disperata» l’ha definita qualcuno, idonea a far camminare il sistema elettorale con le proprie gambe anche senza - l’auspicabile - intervento legislativo: il sorteggio. Sopravvissuto all’incostituzionalità della norma e quindi utilizzabile come criterio residuale. «Allo stato», scrive la Corte nel comunicato stampa anticipando quanto spiegherà nella sentenza: sta a sottolineare che non è la soluzione migliore, semmai la meno opportuna e conveniente, ma il Parlamento può modificarla. Una soluzione comunque conforme alla Costituzione, non un escamotage. Una “seconda scelta” inevitabile per non invadere la discrezionalità legislativa.

Ovviamente, le forze politiche sono libere di decidere se cambiare o no quel criterio e probabilmente lo faranno. Ma sarebbe un errore pensare che la Corte si sia sottratta alle proprie responsabilità o abbia mortificato il principio della rappresentatività. Ha salvato il salvabile, facendo il suo mestiere.

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