Commenti

Dossier Flat tax tra progressività e deduzioni

  • Abbonati
  • Accedi
    Dossier | N. 19 articoliFlat tax

    Flat tax tra progressività e deduzioni

    Olycom
    Olycom

    Trasformare l'Irpef in un tributo ad aliquota proporzionale con esenzione alla base (Flat tax) significherebbe, oggi, riaffermare i principi costituzionali della tassazione. L'uguaglianza tributaria, l'esenzione del minimo vitale, la fine della perversa “discriminazione qualitativa” a rovescio dei redditi di lavoro, senza rinunciare a una mite progressività del prelievo.

    Quest’ultima verrebbe raggiunta esentando il reddito minimo, su base personale o familiare, e concedendo eventuali ulteriori deduzioni legate alle condizioni socio-economiche del contribuente o dei suoi familiari (età, disabilità, condizioni di salute, etc.). La Costituzione italiana prescrive che il sistema tributario sia informato a “criteri di progressività”, senza tuttavia imporre tributi ad aliquote graduate, né un livello minimo di progressione: la progressività per deduzione è dunque uno dei criteri utilizzabili allo scopo.

    Associando alla flat tax un’imposta negativa, cioè un sussidio per i redditi inferiori al minimo, aumenterebbero inoltre gli effetti redistributivi, fornendo una risposta al problema degli “incapienti” e alle istanze favorevoli all’introduzione di un basic income.

    Che cosa ostacola allora, in linea di principio, la transizione a un’aliquota unica e uguale per tutti, all’insegna dell’equità e dell’universalità, oggi compromesse dai tanti regimi di eccezione che hanno mutato l’Irpef in un tributo selettivo? Contrariamente alle apparenze, non è abbandonando le aliquote graduate che si ripudiano gli ideali novecenteschi della “moderna” imposta sul reddito, bensì, all’opposto, continuando ad applicarle a un sottoinsieme sempre più circoscritto di redditi, essenzialmente di lavoro, come oggi accade in Italia.

    La graduazione delle aliquote legali trova giustificazione teorica, oltre che in esigenze equitative, nel diverso “sacrificio” che il prelievo fiscale provoca su redditi di differente ammontare, ma l’imposta personale progressiva presuppone una base imponibile globale, traducendosi in caso contrario in un elemento discriminatorio e di sperequazione.

    È invece proprio questa l’odierna fisionomia dell’Irpef, il cui perimetro è stato via via eroso: interessi e altri redditi finanziari, capital gains, canoni di locazione e plusvalenze immobiliari, redditi agrari, di lavoratori autonomi minimi, di soggetti esteri che si trasferiscono in Italia, e via elencando, sono assoggettati a imposte sostitutive, quando non del tutto esentati da imposizione, in applicazione di normative singolari in cui non è riconoscibile alcuna idea di tax design.

    Nell’Irpef progressiva sono rimasti intrappolati i redditi di lavoro e pensione, mentre anche imprese individuali e società personali potranno rinviare, se non evitare del tutto, la sua applicazione grazie alla nuova “Imposta sul Reddito Imprenditoriale” ad aliquota proporzionale.

    Non bastasse, la progressività, laddove applicabile, non è nemmeno in grado di differenziare adeguatamente la posizione delle persone in funzione del reddito disponibile. L’Irpef è infatti fortemente progressiva per livelli reddituali medio-bassi, e così concausa dell’elevato “cuneo fiscale” sul lavoro dipendente, mentre si rivela proporzionale sui redditi elevati: la curva della progressività si appiattisce molto presto, con l’aliquota marginale sostanzialmente costante da 28 mila a svariati milioni di euro.

    Manca poi una esenzione trasversale dei redditi minimi, che pure è richiesta dal principio di capacità contributiva, surrogata da un selettivo sistema di detrazioni categoriali, forse leggibile anche come grossolana discriminazione qualitativa limitata ai redditi di minore ammontare.

    In un contesto del genere, non si tratta più di scegliere tra progressività e proporzionalità, tra una concezione fiscale o piuttosto politico-sociale dell’imposta. Il dilemma, invece, è se conservare – in nome di una progressività di facciata, o per il timore di perdite di gettito – un assetto normativo irrazionale, discriminatorio e farraginoso, qual è l’attuale, oppure optare per un regime alternativo, più semplice, equo, funzionale, e al tempo stesso efficiente.

    Se l’ideal-tipo dell’imposta progressiva sul comprehensive income ha fallito, come ormai appare evidente, occorrerà prima o poi prenderne atto, valutando la transizione a un’imposta in grado di ripristinare l’equità orizzontale e la parità di trattamento, la tutela trasversale dei meno abbienti, unitamente a una ragionevole e universale progressività per deduzione in grado di ridurre la pressione fiscale sul lavoro.

    © Riproduzione riservata