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Il caso Tercas tra diritto e ricorsi

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Il caso Tercas tra diritto e ricorsi

(Imagoeconomica)
(Imagoeconomica)

Il 19 marzo alle 9, puntualmente nella data e ora preannunciata, il Tribunale europeo aveva depositato la sua sentenza sul caso della Cassa di risparmio di Teramo (Tercas) e dell’aiuto alla stessa fornito dal Fondo interbancario italiano, stabilendo che, essendo questo alimentato esclusivamente da banche private, non poteva parlarsi di “aiuto di Stato”, così come aveva invece ritenuto la Commissione europea. E puntualmente il 29 maggio scorso, passate le elezioni europee e nell’ultimo giorno utile, la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea.

La Commissione, nell’ambito del suo primo motivo di ricorso, sostiene anzitutto che la sentenza ha stabilito che il criterio per valutare se si sia o meno in presenza di un aiuto di Stato, deve essere più rigoroso nel caso in cui, come per la Tercas, sia interessato un soggetto privato (quale è il Fondo interbancario).

E questo, fissando il principio – contrario a suo avviso alla giurisprudenza della Corte di giustizia – che la Commissione avrebbe dovuto poter dimostrare che il Fondo aveva assunto la sua decisione sotto una forte influenza delle autorità pubbliche. In casi precedenti, il Tribunale avrebbe invece giudicato sulla base di meri indizi.

A questo punto l’impugnativa evidenzia che il Fondo interbancario non può comunque essere considerato soggetto privato, ma deve invece essere considerato ente di emanazione dello Stato, con la conseguenza che il Tribunale – come ha fatto, incorrendo così in un errore di diritto – non avrebbe dovuto pretendere dalla Commissione alcuna più rigorosa prova. Così come il Tribunale avrebbe ulteriormente errato valutando gli indizi offerti dalla Commissione, in modo separato l’uno dall’altro, senza considerarli nel loro insieme e nei loro contesti, e respingendoli ad uno ad uno. In particolare, l’atto di appello fa riferimento all’autorizzazione concessa dalla Banca d’Italia ed a tutte le interlocuzioni intervenute con lo stesso istituto, sottolineando anche l’obbligatorietà dell’adesione delle banche al Fondo interbancario, con riferimento pure al meccanismo previsto dallo statuto dello stesso per i contributi delle banche consorziate.

Nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene poi che la sentenza di primo grado è viziata da gravi inesattezze materiali e interpretative, con specifico riferimento al fatto che si è ritenuto che la Banca d’Italia abbia esercitato nella vicenda un mero controllo di legittimità.

E questo, in presenza di una normativa che autorizza invece la Banca d’Italia ad intervenire avuto riguardo alla tutela dei depositanti e alla stabilità del sistema bancario anziché al fatto di garantire la prudente e sana gestione di una singola banca.

Altrettanto, il Tribunale avrebbe errato facendo riferimento al fatto che esisterebbero due metodi di finanziamento degli interventi del Fondo interbancario, mentre non esisterebbe invece – a parere della Commissione – una distinzione fra interventi obbligatori (di rimborso dei depositanti) e interventi di diversa natura (come quello per la Tercas) essendo i due interventi finanziati entrambi allo stesso modo.

Questi snaturamenti di fatti avrebbero – sempre secondo la Commissione – influito sulla decisione del Tribunale, trattandosi di importanti indici del tipo di intervento delle autorità italiane nella definizione delle misure di cui al caso.

In conclusione, si esprime nell’atto d’appello l’avviso che la sentenza impugnata debba essere annullata, facendo poi presente che il Tribunale non si è pronunciato su tutti i motivi di gravame proposti in primo grado, conseguentemente chiedendo che la Corte, annullata la sentenza del Tribunale, rinvii la causa allo stesso perché decida sui residui motivi di ricorso.

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