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ddl in commissione finanza

Promotori e consulenti litigano sulla classificazione di «indipendente» nella riforma del Tuf

Botta e risposta tra i promotori finanziari e i consulenti finanziari indipendenti. Domenica scorsa il Congresso Anasf ha approvato una mozione per dare mandato al rieletto presidente dell’associazione dei promotori finanziari, Maurizio Bufi, «a mettere in atto azioni concrete affinché l’art. 18 bis del Tuf classifichi i consulenti fee only come consulenti finanziari elidendo il termine indipendenti».

Il passaggio parlamentare
Un’indicazione ben precisa che pone nuovamente in luce la tematica della definizione dei consulenti finanziari all’interno del futuro Albo dei Consulenti, previsto dal Disegno di Legge in discussione in questi giorni in Parlamento: il termine per presentare emendamenti in Commissioni Finanze alla Camera è previsto per martedì prossimo 17 novembre, alle ore 12. Il relatore al provvedimento, Giulio Cesare Sottanelli, punta al via libera del provvedimento da parte di Montecitorio entro questo mese. «Dipende - osserva il parlamentare di Scelta Civica - dal numero degli emendamenti che verranno presentati». Il testo, era stato preannunciato la settimana scorsa, verrà “migliorato” in seconda lettura e il relatore considera possibile l'approvazione definitiva delle nuove norme sulla consulenza finanziaria da parte di Palazzo Madama entro la fine di quest’anno. Tra gli altri emendamenti adesso c'è quindi da attendersi uno per eliminare il termine indipendenti per i consulenti fee only.

La chiave di lettura Anasf
In particolare l’Anasf intende proporre di eliminare il termine indipendente nella definizione dei consulenti finanziari fee only sulla base di una valutazione del testo della nuova direttiva Mifid2 che entrerà in vigore all'inizio del 2017, salvo proroga ormai sempre più probabile di un anno.

Nella Mifid2 viene infatti disciplinata la consulenza in materia di investimenti fornita su base indipendente, come declinazione o tipologia del servizio di consulenza finanziaria. Tale attività potrà essere svolta da tutte le imprese di investimento e dagli intermediari che decideranno di sottostare alle specifiche regole di condotta, senza alcuna limitazione o riferimento al proprio status soggettivo. Sarebbe quindi fuorviante, secondo l'interpretazione dell’Anasf, adottare nell’Albo Unico una definizione “soggettiva” del consulente finanziario indipendente.

La replica di Ascosim…
«A nostro avviso – spiega Massimo Scolari, direttore generale di Ascosim (Associazione delle Società di consulenza finanziaria) - questa interpretazione fornita dall'Anasf è senz'altro corretta ma occorre ricordare che nella Mifid2, in particolare negli Atti Delegati di implementazione che la Commissione Europea dovrebbe a breve pubblicare, sarà anche previsto che, nel caso un operatore svolga entrambe le tipologie di consulenza (indipendente e non indipendente) non potrà presentarsi come consulente indipendente. La Mifid2 quindi, pur offrendo a tutti gli intermediari la possibilità di scegliere il modello di servizio da adottare nella consulenza, non elimina il profilo soggettivo distintivo. Ne consegue che il termine “consulente indipendente” potrà essere adottato, nelle comunicazioni pubbliche, solo dai soggetti che svolgono, come unica modalità, il servizio di consulenza su base indipendente».

…e quella di Nafop
Con la Mifid2 gli operatori potranno scegliere di continuare ad operare a provvigione con front fee e management fee, vendendo polizze, fondi di fondi, gestioni e Pip. Altri opereranno con il modello “fee and commission” e ci sarà poi chi proporrà il solito servizio di vendita di prodotti della casa. I consulenti fee only non potranno percepire commissioni o inducements da nessuno, ma devono svolgere la propria attività solo a vantaggio esclusivo dei propri clienti, dai quali sono direttamente remunerati. «Solo i fee only posseggono il requisito dell'indipendenza soggettiva, determinante per l'iscrizione all'albo - afferma Luca Mainò, membro del direttivo Nafop (associazione dei consulenti finanziari fee only) -. I clienti potranno perfettamente conoscere la modalità operativa del proprio advisor, infatti gli indipendenti, comprese le società, secondo il Ddl, continueranno ad operare a parcella e per iscriversi al nuovo Albo saranno gli unici a dover possedere il requisito di indipendenza soggettiva previsto dal decreto 206/2008».

Gli altri professionisti, come i promotori finanziari (ribattezzati Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) e i bancari, si iscriveranno alla propria sezione senza aver bisogno di possedere questo requisito di indipendenza, secondo quando previsto dal Ddl approvato in prima lettura al Senato. «Gi unici soggetti che dovranno per legge essere indipendenti - continua Mainò - saranno proprio quelli per i quali, chissà come mai, oggi si chiede di rinunciare all’aggettivo “indipendente”. Semmai, bisognerebbe aggiungere l’aggettivo “indipendente” anche alle società (Scf), e prevedere anche per loro il requisito di indipendenza soggettiva per evitare che si infiltrino in esse soggetti non indipendenti». Ciò consentirà all’investitore di sapere se esiste o meno un servizio senza conflitti di interesse.

«Comunque – conclude Mainò - per noi le discussioni sui nomi sono già state superate e appartengono al passato mentre è basilare il tema della rappresentanza: non siamo ovviamente alla ricerca di poltrone, ma anche l'uomo della strada percepirebbe come bizzarro un albo in cui i fee only fossero vigilati da banche e reti senza avere nessuna voce in capitolo. È necessaria una soluzione tecnica per evitare situazioni paradossali ed incomprensibili per la platea degli investitori e del mercato stesso».

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