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Bond delle banche fallite? Non tutto è perduto

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RISPARMIO

Bond delle banche fallite? Non tutto è perduto

Gli italiani che la domenica 25 giugno avessero avuto in tasca obbligazioni della Banca Popolare di Vicenza o di Veneto Banca hanno passato l’estate più fredda della loro vita: i loro risparmi sono andati in fumo nel giro di unanotte. Lo Stato ha salvato le due banche venete travolte dal crack, facendole comprare da Intesa Sanpaolo a una cifra simbolica, e promettendo rimborsi ai risparmiatori. Ma l’ombrello statale per i truffati si è rivelato troppo piccolo: non copre tutti e ha pure dei buchi.

Il ristoro è stato previsto interamente e senza condizioni solo per le obbligazioni senior, peraltro in mano a molti Hedge Fund (fondi speculativi), entrati all’ultimo momento per lucrare; mentre per i bond subordinati,in mano a tantissimi piccoli risparmiatori che li comprarono in tempi non sospetti, sono sorti mille paletti ed eccezioni.

Più esclusi che ristorati
Di fatto è rimasta fuori dai rimborsi una grossa fetta di risparmiatori: sono stati infatti esclusi tutti colore che hanno comprato i bond dopo il giugno del 2014 (entrata in vigore della direttiva europea Brrd sulla liquidazione ordinata delle banche), dunque ben 3 anni prima del crack, quando di certo ipotizzare un default delle due banche non era così scontato; e soprattutto, a prescindere dalla data, sono stati esclusi tutti coloro che i famigerati titoli subordinati delle banche non li hanno comprati allo sportello, direttamente venduti dalla banca, che avrebbe fatto credere in una solidità e in una sicurezza che invece non c’erano. In quella fatidica domenica di fine giugno le due banche venete contavano 1,3 miliardi di euro di obbligazioni subordinate: per la sola Vicenza si calcola che ci fossero 200 milioni di euro di titoli in mano al popolo dei piccoli risparmiatori.

Di fatto il Governo Gentiloni si è limitato ad applicare lo stesso decretoche era stato emesso per tutelare i truffati di Banca Etruria & C. Anche nella tempistica: vengono ristorati solo chi ha comprato i bond prima del 2014.

Eppure sono migliaia i risparmiatori che hanno comprato i bond tossici delle banche dopo il 2014 e magari non allo sportello, ma da soli, attraverso i siti di trading on line o tramite un intermediario. È lo strano caso dei risparmiatori truffati, ma esclusi. Sono gli esodati dei crack bancari: hanno i titoli tossici in portafoglio, hanno perso tutto, ma non hanno diritto ad alcun rimborso. Dopo il danno, anche la beffa.

Quali soluzioni per i truffati esclusi?

A oggi un risparmiatore ha due strade – spiega l'avvocato Marcello Pistilli dello Studio Legale Pistilli e Of Counsel di ILADVICE di Milano - quella di insinuarsi nel passivo delle banche in LCA (liquidazione coatta amministrativa), oppure di procedere giudizialmente laddove ce ne siano le condizioni e i presupposti. Quest’ultima strada è individuale, nel senso che ogni singolo deve far causa (c’è la possibilità di affidarsi a legali che mettono insieme le richieste di tanti singoli), e ovviamente va fatta a proprie spese.

Quella direttiva Ue dimenticata che tutela i piccoli
Non tutto, però, è perduto: anche chi ha comprato quei bond da solo, ha la possibilità di ottenere ragione. Perché, quelle obbligazioni rischiose non le avrebbe potute comprare. Eppure c’è una soluzione alternativa, che chiama in ballo una semisconosciuta normativa europea che in Italia si fa finta di non conoscere.

La questione ruota attorno a un’espressione inglese: «Execution Only» e indica i casi in cui un investitore compra un titolo senza passare da un intermediario ma con un semplice ordine passivo (per esempio il trading on line).

Piccola premessa: le obbligazioni subordinate sono un investimento insidioso e pericoloso. Perché sono un tipo di bond che danno una falsa sicurezza: siccome sono obbligazioni chi le compra pensa di avere la garanzia di restituzione del capitale e di essere tutelati in caso di default (al contrario delle azioni che invece si azzerano in caso di crack). Ma in realtà, comprando un bond subordinato, il risparmiatore non ha garanzie. In caso di default il rimborso è totalmente discrezionale. I titoli più rischiosi sono i subordinati «Upper Tier» 1 e «Lower Tier 1». Questi titoli, sebbene si chiamino obbligazioni, sono assimilabili a equity, cioè titoli azionari, e la discrezionalità di rimborso della banca è praticamente assoluta. Un po’ meno apocalittiche, ma sempre rischiose, sono i subordinati «Upper Tier 2» e «Lower Tier 2»: il capitale viene falcidiato, solo laddove le perdite dell'Intermediario non siano integralmente ripianate dalle Tier 1. Le uniche obbligazioni sicure sono quelle di tipo «Senior», per cui la perdita del capitale è ipotesi eccezionale. E infatti nel caso delle due banche venete, i bond senior si sono salvati, quelli subordinati no.

Cosa possono fare allora gli esclusi dai rimborsi? Possono tentare il recupero in sede giudiziaria. «A mio avviso - dichiara Pistilli - gli intermediari finanziari non avrebbero potuto negoziare le obbligazioni subordinate azzerate in modalità mera esecuzione d'ordini (appunto la cosiddetta Execution Only), presso i clienti al dettaglio».

Il dilemma giuridico
A febbraio del 2014, l’Esma, l’Autorità europea che regola gli strumenti finanziari, aveva emesso un parere ufficiale chiamato “Regole Mifid per operatori che collocano strumenti complessi”: il documento dice esplicitamnte che le obbligazioni subordinate sono da considerarsi strumenti finanziari complessi. L'Autorità non fa alcuna distinzione tra bond Tier 1 Tier 2 e senior. Chi vende investimenti (banche, piattaforme di trading, promotori finanziari) è tenuto a prestare la massima attenzione alla distribuzione delle obbligazioni subordinate nei confronti della clientela. Peraltro, fa notare l’avvocato Pistilli, «anche il 1° comma lettera c. dell’art. 44 Regolamento Intermediari n. 16190/07 esclude la negoziazione delle obbligazioni subordinate in modalità Execution Only, in quanto implica per l’investitore una potenziale passività che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento».

Ostacolo Consob
Dunque, tutto risolto: quelle obbligazioni non si potevano vendere al piccolo risparmiatore, sportello o non sportello. No nproprio così perché la Consob ha ridotto il raggio di azione: la commissione italiana che regola i mercati ha deciso che solo le obbligazioni subordinate Upper/Lower Tier 1 sono strumenti complessi non negoziabili in modalità execution only. E’ scritto nella “Comunicazione CONSOB sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail” (n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014). Gli sceriffi italiani sono stati meno severi di quelli europei e hanno sdoganando di fatto l’acquisto, anche passivo, di bond subordinati Upper/Lower Tier 2 e di bond senior.

Ricapitalonando: per la normativa italiana, un singolo risparmiatore può comprare bond subordinati rischiosi da solo, in un qualsiasi sito di trading on line per esempio; per l’Unione Europea, invece, nessun strumento complesso, compresi tutti i bond subordinati, non possono essere acquistati in modo autonomo (Execution Only).

Che fare?
Per l’avvocato Pistilli, tuttavia, la comuncazione Consob «sembra, irrilevante». Quello che dice l’Autorità, pur autorevole, «non può essere considerato vincolante, in quanto contrasta con il disposto regolamentare del 1° comma lettera c. dell'art. 44 Regolamento Intermediari e della citata Opinion dell'ESMA». Infine, anche volendo concedere alla banca o intermediario il beneficio di poter vendere in modalità passiva pure le obbligazioni subordinate Upper/Lower Tier 2 , c’è già una giurisdprudenza che tutela il truffato. La Corte di Cassazione l’anno scorso (sentenza del 23.9.2016) ha stabilito che l’acquisto in modalità autonoma non esonera l’intermediario dagli obblighi di informazione specifica, di valutazione dell’adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore esegue, e che l’intermediario è responsabile per la perdita dell’investimento. Anche chi ha in mano bond tossici delle banche fallite ma non avrebbe diritto a rimborsi, può giocarsi un’arma. Lo Studio Pistillista studiando una possibile causa collettiva per tutelare gli «esodati» del risparmio.

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