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Consob e Ico, scatta il primo stop a un’offerta di criptovalute

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Consob e Ico, scatta il primo stop a un’offerta di criptovalute

(Marka)
(Marka)

L’offerta prevede un rendimento preciso: per un investimento di 100 dollari prevede che lievitino a 213$ per il primo anno, 434 il secondo e 654 il terzo. L’offerta iniziale di valuta della Togacoin Ltd, società di diritto inglese è finalizzata al finanziamento di un data center localizzato a Tenerife per il mining di criptovalute, ma anche ad attività di hosting e rivendita di energia elettrica per ridurne il rischio. In più il sito e il whitepaper della Ico sono in lingua italiana, quindi il token offerto si configura come un’opprtunità di investimento, per di più «rivolta al pubblico italiano». Per questi motivi la Consob non ha potuto che considerare l’Ico di Togacoin come un’ offerta finanziaria abusiva sospendendola con la delibera 20660 del 31 ottobre 2018 «in via cautelare, per il periodo di novanta giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia».

Le Ico sono forme di crowdfunding in cui viene emessa una rappresentazione digitale di valore (nella forma di token o coin) cui possono essere associati o meno alcuni diritti, acquistabile in maniera decentralizzata e disintermediata, spesso attraverso criptovaluta. Tale strumento dirompente ha suscitato l’attenzione dei regolatori di mezzo mondo, a partire dalla Sec nel luglio 2017 fino all’Esma nel novembre 2017 (Esma 50-157-828) in cui si invitava gli emittenti a valutare se le proprie attività potessero rientrare o meno nella Direttiva Prospetto, nella Mifid, nella Aifmd ovvero nella IV Direttiva Antiriciclaggio. In particolare la Direttiva 2003/71/CE ha lo scopo di garantire che le informazioni fornite agli investitori da parte delle società che raccolgono capitali nella Ue siano adeguate, richiedendo la pubblicazione preventiva di un prospetto approvato dalla Consob, prima dell’offerta di valori mobiliari e prodotti finanziari al pubblico.

Il prospetto dichiara di essere «il primo crowdfunding al mondo a distribuire payouts durante la crowdsale», prevedendo l’offerta condotta esclusivamente via web, il token pari a un dollaro, l’importo minimo richiesto per partecipare di 200 token e il pagamento possibile in varie criptovalute. Il token offerto appare nella forma reward, inteso con diritti rappresentativi di partecipazione ai ricavi o al margine (vedi Sole24Ore del 3 ottobre scorso), permettendo di avere diritto agli utili, con l’ulteriore indicazione che lo stesso token, alla fine della raccolta, sarà elencato negli exchange più importanti, anche se le negoziazioni inizieranno già durante la crowdsale.

L’analisi della Consob appare interessante e ben motivata, diversamente da quella dell’Agenzia delle Entrate nell’interpello 14/2018, in cui non viene svolta alcuna analisi sostanziale sulle caratteristiche del token che, in questo caso, è assimilabile a uno strumento finanziario di cui alla lettera c) dell’art. 67 del Tuir.

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