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I costi della pubblicità possono essere iscritti nel bilancio

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contabilità aziendale

I costi della pubblicità possono essere iscritti nel bilancio

I costi di pubblicità in corso di ammortamento, a determinate condizioni, possono restare iscritti nel bilancio e riclassificati tra quelli di impianto e di ampliamento. È questa una delle precisazioni contenute nella bozza del principio contabile Oic 24 «Immobilizzazioni immateriali» posta in consultazione dall’Organismo italiano di contabilità sino al 4 giugno prossimo.

Il decreto legislativo 139/15 ha eliminato la possibilità di capitalizzare e, pertanto, di ammortizzare in più esercizi, le spese di pubblicità, comprese quelle in corso di ammortamento. Tuttavia, l’Oic 24 nella versione revisionata nel 2014, prevedeva la possibilità di capitalizzare tali costi se relativi ad operazioni non ricorrenti, in riferimento ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali: per esempio, lancio di una nuova attività produttiva o avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati attualmente.

“Il decreto legislativo 139/15 vieta la capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma consente quella dei costi di impianto e ampliamento entro un periodo di cinque anni”

 

Inoltre, il decreto legislativo 139/15 vieta la capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma consente quella dei costi di impianto e ampliamento entro un periodo non superiore a cinque anni. Pertanto, in conseguenza di quanto illustrato, i costi di pubblicità in precedenza capitalizzati in base a quanto prevedeva l’Oic 24, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati nella voce relativa agli stessi. In caso contrario, devono essere eliminati con imputazione negli utili (perdite) portati a nuovo o in altra voce del patrimonio netto come prevede il principio contabile Oic 29.

“Sono capitalizzabili i costi di pubblicità, sostenuti dal 2016, da società di nuova costituzione o da società preesistenti prima dell’inizio di una nuova attività, per esempio, un nuovo ramo d’azienda”

 

Nel primo caso (riclassifica) gli effetti sono rilevati retroattivamente ai soli fini della riclassificazione nel bilancio precedente, mentre nel secondo caso (eliminazione) gli effetti sono rilevati retroattivamente con riflesso sul patrimonio netto. Alle medesime condizioni sono capitalizzabili i costi di pubblicità, sostenuti dal 2016, da società di nuova costituzione o da società preesistenti prima dell’inizio di una nuova attività, per esempio, un nuovo ramo d’azienda, un nuovo centro commerciale, un nuovo processo produttivo (sono costi compresi in quelli di “start-up”).

Il decreto 139/15 ha eliminato, nelle immobilizzazioni immateriali, il riferimento ai costi di ricerca che, pertanto, non sono più capitalizzabili, anche con riferimento a quelli in corso di ammortamento. L’Oic 24, già nella versione revisionata nel 2014, non consentiva la capitalizzazione dei costi relativi alla ricerca “di base”, limitandola ai soli costi di ricerca “applicata” e di sviluppo.

Pertanto, la nuova versione del principio contabile aggiorna le definizioni, precisando che la ricerca di base, non capitalizzabile, è quella sostenuta in un periodo antecedente a quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o processo che s’intende sviluppare. Invece, lo sviluppo, i cui costi sono capitalizzabili, è l’applicazione dei risultati della ricerca di base: in tale ambito possono rientrare i costi di ricerca applicata in corso di ammortamento, se soddisfano le condizioni richieste per la capitalizzazione dei costi di sviluppo (in caso contrario sono eliminati, come la ricerca di base, con applicazione retroattiva degli effetti). I costi capitalizzabili devono essere relativi a un prodotto o processo chiaramente definito ed essere identificabili e misurabili: la società deve dimostrare tale inerenza.

Se è dubbia la riferibilità al progetto specifico oppure alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo deve essere imputato nel conto economico. I costi di sviluppo sono ammortizzati in base alla vita utile e, nei casi eccezionali in cui questa non è stimabile in modo attendibile, in un periodo non superiore a cinque anni.

La determinazione della plusvalenza/minusvalenza in sede di cessione delle immobilizzazioni immateriali deve tenere conto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione, comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui sono state utilizzate. La contabilizzazione avviene nelle voci A.5 (plusvalenza) e B.14 (minusvalenza) del conto economico, in conseguenza dell’eliminazione della parte straordinaria dello stesso.

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