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Regole sul fallimento in cerca di restyling

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Regole sul fallimento in cerca di restyling

  • –Bianca Lucia Mazzei

Intervento precoce nelle situazioni di crisi, misure ad hoc per i gruppi di imprese, sistema integrato di vendita dei beni provenienti da procedure concorsuali, limitazione del ricorso al concordato preventivo ai casi in cui si punta alla sopravvivenza delle attività e creazione di un unico iter per l’accertamento giudiziale delle situazioni di difficoltà. La riforma organica della normativa sulle crisi d’impresa dovrebbe approdare questa settimana al Consiglio dei ministri che, salvo sorprese, l’approverà mercoledì. E il ventaglio di novità è molto ampio.

Il disegno di legge delega messo a punto dalla commissione Rordorf, istituita a questo scopo il 25 gennaio 2015, riscrive interamente la disciplina delle procedure concorsuali, mandando in soffitta l’attuale legge fallimentare (la 267), che risale al 1942. Più volte modificata, anche con provvedimenti di ampia portata, la normativa del 1942 costituisce ancora la disciplina di riferimento.

Con questo disegno di legge delega, il Consiglio dei ministri punta invece a riscrivere l’intera materia in maniera sistematica, includendo anche gli istituti di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il sovraindebitamento del consumatore e degli altri debitori non assoggettati al fallimento, il tema dei privilegi e quello delle garanzie non possessorie.

Una revisione profonda che investe anche il linguaggio: verranno cancellati i termini “fallimento” o “fallito” per evitare, come si legge nella relazione di accompagnamento, «l’aura di negatività e discredito anche personale che storicamente quella parola accompagna» e porre il nostro ordinamento in linea con quelli di altri Paesi europei (ad esempio Francia, Germania e Spagna).

I tempi non sono comunque brevi. Dopo il via libera del Governo, il provvedimento passerà al vaglio del Parlamento. Una volta diventato legge, trattandosi di una delega, l’attuazione sarà quindi affidata ai decreti legislativi che il Consiglio dei ministri dovrà mettere a punto e approvare.

In più di un punto, la riforma predisposta dalla commissione Rordorf estende o rafforza le innovazioni introdotte dall’ultima revisione della legge fallimentare, quella apportata l’estate scorsa con il decreto legge 83/2015. È questo il caso degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, il cui utilizzo viene esteso anche a creditori diversi da quelli finanziari, purché portatori di interessi omogenei.

Il disegno di legge delega introduce anche delle novità “assolute”: affronta infatti il tema dell’insolvenza dei gruppi di imprese, non disciplinato dalla normativa vigente. A spingere in questa direzione è stato anche il recente Regolamento Ue 1514/2015 sull’insolvenza transfrontaliera. A questo scopo vengono proposte disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria con, possibile, un unico tribunale competente. Un unico ricorso potrebbe quindi riguardare sia l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia l’ammissione di tutte le imprese alla procedura di concordato preventivo.

Per anticipare le misure di salvataggio viene anche introdotta una fase preventiva di «allerta». La tempestività dell’intervento risanatore è infatti fondamentale per il successo del risanamento che, in caso di ritardo, ha invece molte meno chance. La commissione sottolinea, fra l’altro, che nel nostro Paese «le procedure concorsuali sono ancora vissute come un male in sé» e che «dagli studi empirici emerge un quadro allarmante sull’incapacità delle imprese italiane - per lo più di piccole o medie dimensioni - di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce per una serie di fattori che ne riducono la competitività (sottodimensionamento, capitalismo a conduzione familiare, personalismo autoreferenziale dell’imprenditore, debolezza degli assetti di corporate governance)». Tant’è che la commissione cita uno studio condotto dall’Università di Bologna, secondo il quale l’87% delle imprese coinvolte in procedure concorsuali dinanzi agli uffici giudiziari erano insolventi già da tre anni.

Altro elemento cardine per il raggiungimento di un efficiente gestione delle procedure concorsuali è l’introduzione di un giudice specializzato. La proposta del disegno di legge delega è di concentrare presso i tribunali delle imprese le procedure di maggiori dimensioni e di ripartire la trattazione delle altre tra un numero ridotto di tribunali.

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