Mondo

Licenziamenti, orari, contrattazione: cosa prevede la «loi…

  • Abbonati
  • Accedi
RIFORMA DEL LAVORO IN FRANCIA

Licenziamenti, orari, contrattazione: cosa prevede la «loi travail»

L’aspetto più controverso della riforma del mercato del lavoro («loi travail») in via di approvazione in Francia è l’articolo 2, che in materia di orario dà la precedenza alla contrattazione aziendale su quella di categoria. Questo articolo viene visto dai sindacati come una minaccia al proprio potere contrattuale per l’«inversione nella gerarchia delle norme» che comporta.

Ecco in sintesi cosa prevede la riforma già approvata dall’Assemblea nazionale e ora all’esame del Senato.

Licenziamenti per ragioni economiche. Il testo fissa per la prima volta in modo chiaro i criteri che consentono all'impresa di procedere. E cioè un calo dei ricavi di un trimestre per le aziende con meno di 11 dipendenti, di due trimestri consecutivi per quelle tra 11 e 50 addetti, di tre per quelle da 50 a 300 lavoratori e quattro per quelle con oltre 300 addetti. Ovviamente bisogna sempre passare da un accordo sindacale.

Referendum aziendale. Nel caso di accordo approvato da uno o più sindacati che hanno almeno il 30% dei consensi, l'impresa può ricorrere al referendum. In caso di vittoria dei “sì” l'intesa viene applicata e chi si oppone può essere licenziato (ma per ragioni economiche e non individuali, quindi con un trattamento migliore). Cade la possibilità di veto da parte di sindacati che hanno almeno il 50% dei consensi.

Accordi “offensivi”. Attualmente un'impresa può concordare con i sindacati una flessibilità dell'orario in caso di difficoltà (accordi “difensivi”). D'ora in poi potrà farlo anche per far fronte a un aumento della domanda. Ma il livello mensile della retribuzione non potrà cambiare. Anche in questo caso chi rifiuta potrà essere licenziato per ragioni economiche.

Primato degli accordi aziendali. Le intese aziendali sull'orario e sulla retribuzione degli straordinari faranno premio su quanto previsto a livello di categoria (anche se la categoria manterrà un controllo). In concreto, le aziende potranno concordare con i sindacati una maggiorazione della retribuzione delle ore di straordinario (cioè al di là della 35ma ora settimanale) più bassa di quella prevista per la categoria (oggi mediamente del 25%), ma comunque non inferiore al 10 per cento.

© Riproduzione riservata