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Dal 1° agosto la caccia al «non pentito»

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Europa

Dal 1° agosto la caccia al «non pentito»

  • –Alessandro Galimberti

Per la seconda e definitiva chiamata all’emersione volontaria del nero estero restano ancora due mesi e due giorni. Poi, chiusa definitivamente la finestra delle voluntary disclosure, dal 1° agosto l’Agenzia passerà alla fase della caccia all’evasore non pentito, utilizzando in prima battuta i trattati bilaterali (group request) e subito dopo lo scambio automatico di informazioni (afflusso dati dal 1° settembre 2017 per gli early adopter, un anno dopo per gli altri).

La stagione delle group request - cioè le liste selettive di gruppo inviate alle altre amministrazioni collaborative (bilaterali), per esempio: “chi ha chiuso o azzerato i conti in Svizzera nel 2015” - durerà in sostanza il tempo necessario per l’avvio dello scambio automatico di informazioni, che sarà la vera arma globale contro la fuga del nero (alla rete di trasparenza internazionale aderiscono ormai più di 100 paesi). Lo scambio automatico, a differenza delle richieste di gruppo, funzionerà senza alcun intervento di impulso “esterno”: tutti gli intermediari dei paesi aderenti al cosidetto Crs (Common reporting standard) invieranno in automatico all’Agenzia i dati dei contribuenti con asset nelle loro giurisdizioni. Quanto al cambio di cittadinanza utilizzato per ragioni di opportunità/fuga fiscale (e cioè sottrarsi allo scambio automatico), può diventare un indizio che l’Agenzia sfrutterà per chiedere l’assistenza amministrativa del paese “rifugio”.

La tabella pubblicata a lato dimostra che la fuga del nero è diventata molto più complicata che in passato: i 17 paesi indicati, selezionati tra i 111 delle liste Ocse, rappresentavano fino a un paio d’anni fa le mete preferite degli amanti del segreto bancario (o meglio, del segreto fiscale), ma al più tardi tra 15 mesi dovranno svelare automaticamente al fisco italiano nomi e capitali dei “rifugiati”.

Gli strumenti della trasparenza internazionale sono gli accordi bilaterali tra cui le Convenzioni sulla doppia tassazione (Cdta) - che prevedono il recepimento dell’articolo 26 del modello Ocse sullo scambio di informazioni a richiesta con l’abolizione del segreto bancario e fiduciario - e gli accordi bilaterali sullo scambio di informazioni (Tiea) con la lista degli Stati convenzionati che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetta white list) prevista dal Dm 4 settembre 1996 e aggiornata dal Dm del 9 agosto 2016. Strategica, infine, è la lista Ocse dei Paesi (oltre 100) che a livello internazionale hanno adottato il modello comune per lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard). A fare da strumento applicativo sarà invece la Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa (Maat), adottata da quasi tutti gli Stati già parte degli accordi bilaterali e multilaterali sullo scambio di informazioni a richiesta e automatico. Il Maat consente la comunicazione spontanea, a richiesta singola o di gruppo e lo scambio automatico, con la possibilità di verifiche fiscali all’estero e la riscossione in loco dei tributi “fuggiti”. Il tutto, finalmente, con modalità standard per tutti gli Stati aderenti.

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