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Ceta, per l’avvocato della Corte Ue l’accordo è…

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DOPO LO STOP DEL BELGIO

Ceta, per l’avvocato della Corte Ue l’accordo è compatibile con diritto europeo

L'istituzione di un tribunale ad hoc sugli investimenti previsto dal Ceta,
l'accordo di libero scambio tra Ue e Canada, è compatibile con il diritto europeo perché preserva la sua autonomia e lascia alla Corte Ue la competenza esclusiva sulla sua interpretazione. Sono le conclusioni raggiunte dall'avvocato generale della Corte di giustizia europea, Yves Bot, su uno dei nodi più controversi per l’accordo siglato fra Bruxelles e il Canada. Il Belgio aveva bloccato la misura perché riteneva che il meccanismo, consistente nell'istituzione di un tribunale e una corte ad hoc sugli investimenti per regolare le dispute tra imprese e stato, potesse dare alle multinazionali straniere più poteri rispetto al diritto europeo e nazionale. Il paese aveva subordinato la sua ratifica del Ceta al parere dei giudici di Lussemburgo. Dopo l'opinione dell'avvocato generale, dovrà arrivare entro due-quattro mesi la vera sentenza della Corte, in genere allineata al verdetto dell’avvocatura. L’attuazione effettiva del Ceta richiederà comunque l’approvazione di tutti i 28 paesi membri (e, nel caso del Belgio, di tutti i suoi parlamenti regionali).

Perché non c’è incompatibilità con il diritto Ue
In effetti lo stop all’accordo era nato proprio dal veto della Vallonia, la regione belga che aveva minacciato di far saltare l’accordo per una misura ritenuta troppo sbilanciata a favore delle multinazionali. Per evitare un’impasse totale, il Belgio si è rivolto alla Corte Ue per ottenere un parere giuridico. Secondo l'avvocato generale, la procedura di risoluzione delle controversie è «compatibile con il trattato Ue, il trattato Fue e la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue», in quanto «non lede l'autonomia del diritto dell'Unione e non incide sul principio della competenza esclusiva della Corte di giustizia nell'interpretazione
definitiva del diritto dell'Unione». Nel dettaglio, Bot valuta che le garanzie che accompagnano l'istituzione della procedura di risoluzione delle controversie siano sufficienti in quanto il tribunale sugli investimenti avrà una competenza rigorosamente limitata ed è vincolato dall'interpretazione giuridica della
Corte Ue né può pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli stati membri, mentre i giudici nazionali mantengono le loro prerogative. Non sussiste quindi nessuno snaturamento delle competenze che i Trattati attribuiscono alle istituzioni Ue e agli stati membri.

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