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Questo articolo è stato pubblicato il 17 maggio 2011 alle ore 17:42.

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Via libera alla detrazione Irpef del 36% e all'applicazione dell'Iva del 10% alla fornitura con posa in opera di addolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrici delle abitazioni, se l'installazione comporta modificazioni strutturali che integrano opere di manutenzione straordinaria dell'abitazione e/o dei relativi impianti. È questo uno dei chiarimenti sui benefici fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico, contenuti nella circolare 20/E, con la quale l'agenzia delle Entrate ha anche confermato le indicazioni dell'interrogazione parlamentare 5-04587 del 13 aprile 2011, relativamente al momento di inizio della detrazione del 55%, nel caso in cui i bonifici vengano effettuati, da persone fisiche non imprenditori o da professionisti, in anni precedenti rispetto a quello della fine dei lavori e al conseguente invio della documentazione all'Enea (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 aprile 2011). In questo caso, si applica sempre il principio di cassa. Quindi, ad esempio, si detrae il 55% delle «spese sostenute e rimaste a carico nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011)». Per le prime, la ripartizione è in 5 anni, mentre per le seconde è in 10, «anche se riferite al medesimo intervento».

Immobile ad uso promiscuo
Un professionista, che svolge la propria attività nell'immobile dove abita, può fruire del 55% anche per le spese sul risparmio energetico che ha dedotto al 50% dal reddito di lavoro autonomo. La deduzione dal reddito professionale, con le percentuali consentite, delle spese sul risparmio energetico sull'immobile a uso promiscuo, quindi, «non comporta il venir meno del diritto alla detrazione» Irpef del 55 per cento.

Spese fuori dalle schede
Per gli anni dal 2009 in poi, la circolare 21/E/2010 ha chiarito che, entro il termine di presentazione del modello Unico nel quale la spesa può essere portata in detrazione, possono essere rettificate precedenti comunicazioni all'Enea, relative ai contenuti della scheda informativa o all'eventuale attestato di qualificazione energetica, inviando telematicamente una nuova comunicazione «che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa». Con la circolare di ieri, si è chiarito che questo invio «costituisce l'unica modalità per far valere le spese non indicate nella comunicazione originariamente inviata all'Enea»; quindi, se la correzione non è pervenuta entro il termine previsto, la relativa detrazione non può essere effettuata.
Per gli anni 2007 e 2008, però, queste rettifiche non possono essere effettuate telematicamente, in quanto le procedure informatiche dell'Enea sono abilitate, a questo fine, solo dall'anno di imposta 2009. È stato chiarito, quindi, che per gli anni 2007 e 2008 le detrazioni del 55% delle spese, che non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata, possono essere riconosciute se il contribuente le documenta, in sede di controllo formale dei relativi modelli Unici (articolo 36-ter del Dpr 600/1973), e a patto che abbia osservato tutti gli altri adempimenti relativi al beneficio.

Bonifico e fattura
Se la fattura e il bonifico sono intestati a un solo comproprietario, ma la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione del 36% spetta anche al soggetto che non è indicato in questi documenti, a patto che «nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta» e che il soggetto, che non ha inviato la comunicazione al Centro operativo di Pescara, indichi nella colonna 3 dei righi da RP35 a RP42 del modello Unico PF il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'invio.

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