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Questo articolo è stato pubblicato il 17 maggio 2011 alle ore 17:41.

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Sulle spese sostenute nel 2010 per i dispositivi medici – come per esempio cerotti, siringhe e termometri – la detrazione Irpef del 19% spetta a condizione che il contribuente provi che il prodotto è a marcatura Ce: questo, in pratica, si traduce nella necessità di produrre (al Caf o al professionista) la confezione oppure la scheda tecnica del prodotto (ricavabile dal sito del produttore, ammesso che ci sia) o, ancora, una dichiarazione del produttore stesso. È quanto si desume dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio in risposta a numerosi quesiti su deduzioni e detrazioni Irpef, diffusa proprio nel giorno dell'ufficializzazione dello slittamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, 730 compreso (si veda l'articolo a pagina 30).

I dispositivi medici
La novità principale della circolare riguarda la possibilità, finora esclusa, di detrarre le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi medici a condizione, però, che dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo. Il ministero della Salute, interpellato dalle Entrate, ha precisato che rientrano nella nozione di dispositivo medico i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni contenuti nelle apposite norme (Dlgs 507/92, 46/97 e 332/00) e che siano marcati "Ce" dal fabbricante in base alle direttive europee di settore. Dal momento che non esiste un elenco dei dispositivi medici, l'Agenzia ha ne ha fornito uno esemplificativo e non esaustivo (si veda la tabella qui a fianco), per i quali la detraibilità è ammessa purché sia conservata la documentazione «dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura Ce». Ma a quale documentazione fanno riferimento le Entrate? La marcatura Ce compare, infatti, solo sulla confezione dei prodotti acquistati e non anche sui documenti di spesa, scontrini o fatture. Se così fosse, quindi, occorrerà conservare anche la confezione di ogni dispositivo medico acquistato.

Gli sconti fiscali
La circolare precisa poi che sono detraibili le spese sostenute per l'iscrizione ai conservatori musicali e quelle per attività sportive, anche se queste ultime sono pagate direttamente a comuni che hanno stipulato apposite convenzioni con strutture idonee. Un importante chiarimento riguarda le detrazioni per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede. In presenza di due figli a carico di entrambi i genitori, titolari di distinti contratti di locazione, la detrazione del 19% può essere calcolata da ciascun genitore su un importo massimo di 2.633 euro. Con riferimento alle detrazioni per figli a carico, le Entrate chiariscono che lo sconto deve essere considerato unitariamente per tutti i figli degli stessi genitori. Se si hanno due figli, ad esempio, non è possibile richiedere per il primo figlio la detrazione del 100% da parte del genitore con il reddito più elevato e ripartire al 50% con l'altro genitore la detrazione del secondo figlio. La detrazione può essere applicata in misura diversa solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori.
Per le spese di intermediazione immobiliare, inoltre, se la fattura è intestata a un solo proprietario di un immobile in comproprietà, per usufruire della detrazione pro quota occorre integrare la fattura annotandovi i dati del comproprietario. Se invece l'immobile è intestato a un solo proprietario, ma la fattura è intestata a più soggetti, occorre riportare su quest'ultima che la spesa è stata sostenuta solo dal proprietario. Nessuna detrazione, invece, se la fattura è intestata a un soggetto non proprietario dell'immobile.

Tassazione dei redditi
Gli assegni periodici corrisposti al coniuge per il mantenimento dei figli non sono tassabili, neanche in presenza di figli naturali, sempreché gli assegni risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Lo stesso vale per i contributi assistenziali concessi ai professionisti in attività o in pensione da parte di Casse previdenziali per i danni provocati da calamità naturali alla prima abitazione o allo studio professionale degli iscritti.

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