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Questo articolo è stato pubblicato il 19 maggio 2011 alle ore 19:55.

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Le novità coinvolgono anche i coefficienti di trasformazione per le pensioni contributive. Il coefficiente (percentuale che trasforma il montante dei contributi in rata annua lorda di pensione) varia in funzione diretta dell'età del lavoratore ed è stato previsto sino all'età di 65 anni.

La legge 122/2010 ha, invece, stabilito che ogniqualvolta si produce un incremento dell'età pensionabile, sulla base delle verifiche triennali dell'aumento della speranza di vita, il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo deve essere a sua volta esteso ad età superiori ai 65 anni.

Rammentiamo che la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo (per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 e calcolata sui contributi versati nell'intera vita lavorativa) il requisito si perfeziona a 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni per le donne ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva dal 1° gennaio 1996. Oppure, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l'età anagrafica prevista per la pensione di anzianità (vale cioè il sistema delle quote applicato alle pensioni di anzianità) o, ancora, con almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica.

Per i lavoratori nel sistema contributivo è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tuttavia, l'Inps, con la circolare n. 42/2009, ha chiarito che il massimale (93.622,00 euro per il 2011) non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che abbiano acquisito anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 tramite domanda di riscatto o di accredito figurativo. Nel momento in cui il massimale è superato i datori di lavoro devono acquisire da parte dei lavoratori una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva.

Non modificano, invece, lo status di "nuovo iscritto" del lavoratore e quindi non incidono sull'applicazione del massimale contributivo i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti in periodi antecedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata.

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