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Questo articolo è stato pubblicato il 20 maggio 2011 alle ore 12:17.

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Albo (delle forme pensionistiche complementari)
Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP cui le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente essere iscritte per esercitare l'attività.

Anticipazione
Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare alcune esigenze dell'iscritto (acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie e altre esigenze).

Assegno sociale
Pensione, pari attualmente a Euro 381,72 mensili, che spetta a chi ha almeno 65 anni di età ed è privo di reddito o con redditi inferiori ai limiti legali.

Autorizzazione (all'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari)
Provvedimento con il quale la COVIP, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, consente l'esercizio dell'attività alle forme pensionistiche complementari.

Banca depositaria
Banca munita di apposita autorizzazione della Banca d'Italia presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione.

Benchmark
Parametro di riferimento per valutare la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare.

Capitalizzazione (sistema a)
Sistema tecnico finanziario in base al quale l'ammontare accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.

Commissione di gestione
Costo finalizzato a remunerare il gestore finanziario della forma pensionistica complementare.

Comunicazione periodica agli iscritti
Documento che la forma pensionistica complementare invia con cadenza periodica (almeno annuale) ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni sull'andamento della gestione complessiva e sull'ammontare della posizione individuale.

Conferimento (del TFR)
Versamento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare mediante manifestazione di volontà esplicita o tacita (vedi silenzio assenso).

Contribuzione
Versamento alle forme pensionistiche complementari di somme a carico dell'iscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a carico del datore di lavoro nonché di quota parte o dell'intero TFR.

Contribuzione definita
Meccanismo di funzionamento delle forme pensionistiche complementari secondo il quale l'importo dei contributi è predeterminato dall'iscritto. Tale meccanismo, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari, determina che l'importo della prestazione varia in relazione ai contributi versati e all'andamento della gestione. E' il sistema che deve essere applicato ai lavoratori dipendenti 'nuovi iscritti'. Si differenzia dallo schema a prestazione definita.

COVIP
Autorità pubblica istituita con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

Deducibilità
Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono l'imponibile fiscale.

Destinatari
Categoria di lavoratori individuati in base all'appartenenza ad un comparto produttivo o ad una azienda o gruppo di aziende cui la forma pensionistica complementare si rivolge.

Fondo pensione aperto
Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.

Fondo pensione negoziale
Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati in base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma).

Fondo pensione preesistente
Forma pensionistica complementare di tipo negoziale già istituita alla data del 15 novembre 1992.

Fonti istitutive
Atti e soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), che prevedono l'istituzione di fondi pensione negoziali, aperti o l'attuazione di forme pensionistiche individuali.

Forma pensionistica individuale
Forma di previdenza complementare che si attua mediante l'adesione, su base individuale, ad un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

Forme pensionistiche complementari
Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo.

Gestione delle risorse
Investimento dei contributi versati alla forma pensionistica complementare (attraverso gestori specializzati) secondo determinate regole fissate dall'ordinamento.

Iscritti
Aderenti alle forme pensionistiche complementari. Sono 'vecchi iscritti' coloro che si erano iscritti ad una forma pensionistica complementare entro il 28 aprile 1993; sono 'nuovi iscritti' gli aderenti ad una forma pensionistica complementare dal 29 aprile 1993 in poi.

Liquidazione in capitale
Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni (vedi anche Prestazioni).

Monocomparto
Riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono un'unica linea o comparto d'investimento.

Montante finale
Ammontare della posizione individuale accumulata al momento del pensionamento da convertire in rendita.

Nota informativa
Documento che la forma pensionistica complementare è tenuta a predisporre per la raccolta delle adesioni, contenente le informazioni necessarie a consentire una scelta consapevole del lavoratore.

Portabilità
Possibilità di trasferire la posizione individuale da una forma pensionistica complementare ad un'altra decorsi due anni dalla iscrizione.

Posizione individuale
Importo determinato sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.

Premorienza
Decesso dell'iscritto prima del pensionamento, che dà luogo alla liquidazione della posizione individuale in favore degli eredi dell'iscritto o degli altri beneficiari designati dallo stesso.

Prestazione
Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.

Prestazione definita (sistema a)
Meccanismo di funzionamento di alcune forme pensionistiche complementari preesistenti secondo il quale l'ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato all'ammontare dei contributi versati. Tale sistema può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai 'vecchi iscritti'.

Previdenza complementare
Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Regolamento
Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo sottoposto all'approvazione della COVIP.

Rendimento
Risultato che deriva dalla gestione delle risorse.

Rendita
Prestazione periodica corrisposta all'iscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale (vedi anche Prestazioni).

Requisiti di onorabilità e professionalità
Requisiti di integrità morale e di esperienza professionale previsti dalle norme che devono essere posseduti dai componenti gli organi di amministrazione e controllo e dal responsabile delle forme pensionistiche complementari.

Riscatto parziale
Restituzione parziale nella misura del 50 per cento della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Riscatto totale
Restituzione dell'intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.

Service amministrativo
Soggetto che fornisce ai fondi pensione il servizio di gestione delle attività amministrative.

Silenzio-assenso
Manifestazione tacita della volontà di aderire ad una forma pensionistica complementare mediante conferimento del TFR maturando. Statuto: Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione negoziali sottoposto all'approvazione della COVIP.

Tasso di sostituzione
Rapporto fra la prima pensione e l'ultima retribuzione, indica l'importo della pensione in percentuale dell'ultima retribuzione percepita.

Trasferimento (della posizione individuale)
Possibilità di trasferire l'intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (vedi Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell'anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.

Trattamento di fine rapporto (TFR)
Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

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