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Questo articolo è stato pubblicato il 24 maggio 2011 alle ore 16:40.

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Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 30 dicembre 2009, n. 27757

In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali ed assistenziali, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 - quadro normativo rimasto applicabile alle imprese già esistenti, in virtù del disposto del comma terzo dell'art. 49 della stessa legge, fino al 31 dicembre 1996, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma duecentoquindicesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - dipendendo l'inquadramento dalla natura dell'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., la sentenza con cui sia stato riconosciuto il diritto agli sgravi sul presupposto della natura industriale di detta attività spiega efficacia di giudicato nel successivo giudizio avente ad oggetto la determinazione degli obblighi contributivi, in quanto i due giudizi hanno in comune il fatto costitutivo della domanda, rappresentato dalla natura dell'impresa, la quale non può essere rimessa in discussione neppure a fini diversi.

In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali ed assistenziali, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 - quadro normativo rimasto applicabile alle imprese già esistenti, in virtù del disposto del comma terzo dell'art. 49 della stessa legge, fino al 31 dicembre 1996, secondo le disposizioni dell'art. 2 comma duecentoquindicesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - è la natura della attività di impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., a determinarne l'inquadramento, non potendo essere attribuita alcuna rilevanza agli "atti" di inquadramento emanati dall'INPS, aventi natura meramente ricognitiva dei dati fattuali e normativi (diversamente dagli atti di inquadramento emanati in base al potere attribuito dall'art. 49 legge n. 88 del 1989 e secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e neppure ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di "aggregazione" dell'impresa ad un determinato settore produttivo, a norma dell'art. 34 del t.u. in materia di assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), perchè limitati nell'efficacia alla disciplina degli assegni familiari (fatte salve le disposizioni di leggi speciali). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la possibilità di un doppio inquadramento delle case di cura, ossia come imprese commerciali ai fini della commisurazione dei contributi previdenziali e come imprese industriali ai fini degli sgravi, includendole, ad entrambi i fini, in quest'ultima categoria).

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