Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 24 maggio 2011 alle ore 16:40.

My24

Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 22 maggio 2008, n. 13216

L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, accertamento che, fin dall'entrata in vigore della legge n. 443, del 1985 ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge n. 63 del 1993 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 del 1993) ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali ed è impugnabile attraverso le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 443 del 1985 (ricorso alla Commissione Regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero), senza che ciò impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui al citato art. 7 della legge n. 443 del 1985.

Torna alla giurisprudenza

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.