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Questo articolo è stato pubblicato il 24 maggio 2011 alle ore 16:40.

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Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 11 marzo 2008, n. 6442

L'inquadramento ai fini contributivi di una impresa esercente attività promiscue - che non siano connotate da reciproca autonomia - deve essere effettuato con riguardo all'attività prevalente, il cui accertamento, da parte del giudice di merito, può essere censurato in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che deve essere inquadrata nel settore commercio e non nel settore agricolo l'impresa esercente acquacoltura ed allevamento di specie itticole, ove sia prevalente l'attività finalizzata al commercio del pesce).

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