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Questo articolo è stato pubblicato il 24 maggio 2011 alle ore 16:40.

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Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 22 settembre 2010, n. 20005

Il riconoscimento dei benefici contributivi ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 4 bis, della legge n. 223 del 1991 a favore dell'impresa che assuma lavoratori in mobilità non spetta nell'ipotesi in cui l'assunzione riguardi un dipendente già licenziato dalla stessa impresa nell'anno precedente, salvo che il lavoratore non venga preso alle dipendenze per una diversa qualifica rispetto a quella ricoperta in precedenza, dovendosi ritenere che, in tale evenienza, non operi il diritto di precedenza previsto dall'art. 15 della legge n. 264 del 1949, la cui sussistenza è ostativa al godimento dell'agevolazione.

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