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Questo articolo è stato pubblicato il 26 maggio 2011 alle ore 16:48.

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Potrebbe essere utilizzato già il prossimo 16 giugno il credito d'imposta per le assunzioni introdotto con il Dl sviluppo. È la conclusione a cui si arriva confrontando la struttura della norma attuale (articolo 2 del Dl 70/2011) e quella dei precedenti bonus del 2001 e del 2003 (rispettivamente, articolo 7 della legge 388/00 e articolo 63 della legge 289/02). In tutti i provvedimenti si legge chiaramente che il calcolo per la spettanza dell'incentivo va fatto su base mensile, confrontando il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato nel mese con quello rilevato in media nei dodici mesi precedenti (nel caso del Dl 70/2011, l'arco temporale 15 maggio 2010 - 14 maggio 2011). Non appare (in teoria) necessario, dunque, andare oltre la verifica mensile per spendere in F24 il bonus maturato alle singole scadenze di versamento.


Questo ragionamento trova, però, un possibile ostacolo nell'indicazione delle fonti di finanziamento del provvedimento. Il nuovo credito d'imposta per le assunzioni, questa volta limitato solo al Sud Italia, prova, infatti, a impiegare le risorse Ue destinate a questi territori dal Fondo sociale europeo (Fse) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), in abbinata a quelle del Fondo aree sottoutilizzate (Fas). Risorse comunitarie e fondi nazionali, dunque, alimenteranno - se Bruxelles non avrà nulla da obiettare - i 500 milioni di spesa che, secondo la stima della relazione d'accompagnamento al decreto-legge sullo sviluppo, serviranno per il funzionamento del meccanismo agevolativo. Un espediente, questo, che deve avere il via libera Ue e che, dunque, potrebbe frenare la piena operatività del bonus (almeno per la decorrenza della spesa in F24). In altri termini, se appare certo che le assunzioni effettuate a partire dal 14 maggio scorso (data di entrata in vigore del Dl) danno diritto al beneficio, non appare altrettanto pacifica la possibilità di poter compensare da subito l'incentivo in F24. E questo non per la struttura del meccanismo agevolativo ma per la natura delle fonti di copertura indicate. Il dubbio potrebbe essere sciolto dall'agenzia delle Entrate: se, prima del 16 giugno, saranno forniti i codici tributo per la compensazione, vorrà dire che la Ue ha dato il suo assenso o che il ministero dell'Economia ha autorizzato il solo impiego del Fas.


L'esempio di calcolo nella tabella a lato mostra come determinare il bonus mensile. In questo esercizio, saranno d'aiuto le indicazioni di prassi fornite dalle Entrate per gli (analoghi) due incentivi alle assunzioni del 2001 e del 2003. Mutuando lo stipendio lordo medio di un nuovo assunto indicato nella relazione d'accompagnamento (ovvero, poco più di 19.300 euro, ottenuto dividendo il numero stimato di nuove assunzioni con il costo delle relative retribuzioni) il bonus annuale vale esattamente il 50 per cento di questo. Poiché il bonus non è più fisso ma variabile, il calcolo per la spesa in F24 va fatto tenendo in considerazione il costo sostenuto nel precedente periodo di riferimento. Se l'assunzione avviene a mese iniziato, il bonus sarà automaticamente parametrato al minor costo sostenuto (rispetto a quello standard mensile). Poiché, poi, viene premiato solo l'incremento del numero di lavoratori in forza (calcolato mensilmente rispetto alla media 15 maggio 2010 - 14 maggio 2011) i soggetti "nuovi" hanno più opportunità rispetto a chi ha una storia d'attività.

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