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Questo articolo è stato pubblicato il 26 maggio 2011 alle ore 16:47.

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Sono svariate le forme di sostegno previste a favore delle imprese che provvedono all'assunzione di determinate tipologie di lavoratori. Gli interventi in questione, riconducibili a precisi obiettivi di politica economica, si sostanziano in una riduzione del costo del lavoro attraverso la diminuzione o l'azzeramento degli oneri contributivi, oppure in un'erogazione diretta di un contributo o ancora in un bonus fiscale da portare in riduzione di imposte, tasse e contributi a carico dello stesso soggetto beneficiario.


Le condizioni
Gli incentivi all'assunzione, sia se gestiti a livello nazionale che dalle singole regioni, sono, in linea generale, subordinati al rispetto di alcune specifiche condizioni da parte del datore di lavoro/impresa beneficiaria. Le aziende devono essere, in primo luogo, in regola con gli adempimenti inerenti gli obblighi contributivi a loro carico (dimostrabile attraverso il Documento unico di regolarità contributiva – Durc), nonché con gli ulteriori vincoli previsti dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati fra le organizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori.


Il credito d'imposta
Tra le diverse tipologie di agevolazione introdotte dal legislatore nazionale, la formula che ha suscitato maggiore interesse, negli ultimi anni, è senz'altro quella del "credito di imposta", utilizzabile in compensazione nel modello F24.

La versione più conosciuta, introdotta dall'articolo 7 della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001), attribuiva un bonus fiscale a favore dei datori di lavoro che, a partire dal 1° ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2003, incrementavano il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dava diritto all'aiuto, l'assunzione di lavoratori con meno di 25 anni di età, che non avevano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o che erano portatori di handicap.

L'incentivo trovava applicazione sull'intero territorio nazionale, con la possibilità di fruire di un bonus più alto per le assunzioni nelle aree svantaggiate. Ma la peculiarità di maggiore attrazione era la procedura completamente automatica di fruizione del beneficio. Il bonus, in altre parole, andava indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e poteva essere utilizzato in compensazione senza necessità di preventiva istanza e assenso dall'Agenzia delle Entrate. Con la versione successiva del credito di imposta, quella introdotta dall'art. 63 della legge n. 289/2002 per le assunzioni fino alla fine del 2006, si sperimenta, invece, per la prima volta, dopo un iniziale periodo di applicazione automatico, la procedura di prenotazione al Centro Operativo di Pescara. Anche in questo caso, il bonus trovava applicazione sull'intero territorio nazionale ed era fruibile per un importo più alto nelle aree svantaggiate.

Dal 2006, l'incentivo in parola scompare dal panorama degli strumenti a supporto dell'occupazione, per ritornare solo di recente con l'approvazione del recente decreto legge n. 70/2011 (cosiddetto decreto sviluppo). L'ambito territoriale è, però, ristretto, essendo destinato alle sole regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna); di contro è più conveniente la misura, non più fissa per ogni neo assunto, ma pari al 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro, in conformità alla normativa comunitaria in materia (regolamento Ce n. 800/2008). Le assunzioni a tempo indeterminato potranno riguardare esclusivamente lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, da effettuarsi nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, pertanto, a partire dal 14 maggio scorso. Si è ora in attesa delle necessarie indicazioni ministeriali per conoscere il momento da cui sarà effettivamente possibile fruire del beneficio.

Gli interventi mirati
Gli incentivi appena esaminati sono caratterizzati da un'applicazione di carattere generale, in quanto rivolti in maniera indistinta alla platea dei "datori di lavoro" senza limitazione di settore e di forma. Non mancano, però, interventi riferiti a categorie specifiche. Ad esempio, si ricordano i bonus previsti per le assunzioni di lavoratori detenuti (articolo 4 della legge 193/2000; Dl 87/2002), o a favore delle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2 per le assunzioni di giovani sportivi (articolo 4, commi da 200 a 203, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Non vanno, infine, dimenticati gli interventi circoscritti a livello territoriale in quanto previsti dalle singole Regioni, che negli ultimi anni hanno dato vita a diversi regimi agevolativi implementati, in parte, sulla falsariga di quelli nazionali e, in diversi casi, con aspetti completamente innovativi al fine di essere maggiormente coerenti con le proprie politiche di sviluppo.

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