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Questo articolo è stato pubblicato il 26 maggio 2011 alle ore 16:53.

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Il nuovo bonus assunzioni per il Mezzogiorno potrebbe valere molto più di 1.000 euro al mese. E, stando al dato letterale dell'articolo 2 del decreto sviluppo, potrebbe essere operativo già dal 13 maggio prossimo. Il decreto, approvato in settimana dal Governo, è atteso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale giovedì 12 maggio. E, dunque, dal giorno successivo gli incrementi occupazionali che i datori di lavoro realizzeranno nelle regioni ammesse (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) rileveranno per il calcolo mensile che occorrerà sviluppare per determinare il numero dei nuovi assunti per cui spetta il credito d'imposta.


Nella versione 2011 presentata dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti anche sul sito del ministero per una "lettura pubblica" del provvedimento d'urgenza, la misura del bonus non è stabilita in valore assoluto ma in percentuale (50%) dei costi salariali sostenuti per il neo lavoratore nei dodici mesi successivi all'assunzione. Se prendiamo ad esempio lo stipendio lordo di un impiegato di prima nomina l'incentivo, dunque, potrebbe valere più di 1.000 euro al mese. Il calcolo è presto fatto: per l'Unione europea il costo salariale è dato dalla retribuzione prima delle imposte più i contributi obbligatori previdenziali e assistenziali. Per un giovane impiegato questo valore non si discosta molto da 24.000 euro l'anno, cui corrisponde (per l'appunto) un incentivo mensile di 1.000 euro. Ovviamente, più alto sarà il costo salariale del nuovo lavoratore e maggiore sarà l'incentivo: in valore assoluto, a un compenso lordo di 100.000 euro annui (un dirigente) corrisponde un credito d'imposta di 50.000 euro. In ogni caso, la misura dell'incentivo 2011 è tra le più alte mai concesse per i nuovi assunti nel mezzogiorno. Nel caso dell'esempio con un costo lordo del lavoratore di 24.000 euro annui, vale addirittura di più del bonus assunzioni attribuito dall'articolo 7 della legge 388/00 (la cui misura era di 1.200.000 di vecchie lire, ovvero circa 620 euro attuali). Il solo limite alla fruizione è quello di 5 milioni di aiuto massimo per impresa l'anno, stabilito sempre dal regolamento Ue n. 800/08 per gli aiuti di stato non notificati.


Alla misura ben più consistente dei 300 euro del bonus inizialmente ipotizzati (salvo nuovi ulteriori ripensamenti delle prossime ore) si deve aggiungere che le Pmi potrebbero consolidare il diritto all'incentivo già alla fine del periodo massimo di sua attribuzione di 24 mesi.
In altri termini, se una Pmi usufruisce del contributo per un lavoratore «particolarmente svantaggiato» – una delle due categorie ammesse – il periodo minimo di conservazione del posto di lavoro potrebbe coincidere coi 24 mesi in cui viene assegnato l'incentivo. È questo il possibile effetto dell'articolo 2 del Dl ed è, probabilmente, un punto sul quale lo stesso ministro Tremonti potrebbe tornare nel corso del seminario organizzato mercoledì prossimo per un confronto chiarificatore su sollecitazioni e critiche sulle misure del primo dei decreti d'urgenza con cui si è aperto il semestre europeo.


L'incentivo è assegnato per 12 o 24 mesi, in base alle caratteristiche dei nuovi assunti, divisi tra «svantaggiati» e «particolarmente svantaggiati», secondo la classificazione fornita dal regolamento n. 800. Si decade dal bonus – sempre secondo la legge istitutiva – se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12i mesi precedenti al periodo di spettanza del credito e se i posti di lavoro creati «non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese». Le Pmi, dunque, per non "perdere" il beneficio non devono "perdere" il nuovo assunto prima del decorso di 1 o 2 anni. La legge, però, non chiarisce se questo periodo possa o debba essere calcolato con riferimento al momento dell'assunzione o ad un'altra data (magari il termine del periodo di 12 o 24 mesi di assegnazione dell'incentivo). Nel primo caso, una Pmi che assume un soggetto "particolarmente svantaggiato" non avrebbe – di fatto – un periodo minimo obbligatorio di conservazione del posto di lavoro, nel caso di massima fruizione del beneficio (24 mesi).

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