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Questo articolo è stato pubblicato il 26 maggio 2011 alle ore 20:03.

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Sicilia
•Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9: Aiuti al lavoro
L'agevolazione consiste in sgravi contributivi a favore di datori di lavoro che in Sicilia procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato per attività che si svolgono nel relativo territorio.
Possono beneficiare degli incentivi le imprese sotto qualunque forma costituite (sia ditta individuale, sia società e cooperative) e operanti in qualsiasi settore economico, i lavoratori autonomi compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali, le Onlus, le Associazioni e le fondazioni.
Le assunzioni devono essere effettuate a tempo indeterminato (anche con la formula del part-time) e riguardare lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.
Per beneficiare degli incentivi, il datore di lavoro deve essere preventivamente autorizzato a seguito di apposita istanza all'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative. La domanda va inoltrata in via telematica, secondo le modalità contenute nell'avviso pubblico adottato dalla stessa Agenzia. Le richieste sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione.


Friuli Venezia Giulia
•Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 0114/Pres: Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) – modificato con Decreto del 18 novembre 2010, n. 246 Pres.

Gli incentivi all'occupazione sono concessi in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18/2005.
Sono previsti aiuti per:
-l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative;
-in via eccezionale, per l'assunzione con contratti a tempo determinato;
-la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese;
-la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato;
-la frequenza di corsi di riqualificazione.
Destinatari degli interventi sono i soggetti in condizione di svantaggio occupazionale e di particolare svantaggio occupazionale, che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale, che sono a rischio di disoccupazione o che hanno una condizione di occupazionale precaria.
I benefici sono erogati alle imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, nonché cooperative e loro consorzi che pongono in essere gli interventi agevolabili. Gli incentivi per la frequenza ai corsi di riqualificazione sono direttamente erogati ai soggetti destinatari finali.
Le misure sono gestite dalle province competenti per territorio, cui vanno presentate le domande. Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate a pena di inammissibilità dall'1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno, salvo modifica da parte della Giunta regionale.


Campania
•Legge regionale 12/2007: Incentivi alle imprese per l'attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) – art. 4 "Credito d'Imposta per l'Incremento dell'Occupazione"

Destinatarie dell'agevolazione, consistente in un credito di imposta, sono le imprese di qualsiasi dimensione, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuove assunzioni destinate ad unità locali già esistenti o che vengano impiantate nel territorio regionale.
Sono ammissibili tutti i settori economici fatta eccezione per il comparto della pesca ed acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli, dell'industria carboniera.

Il bonus è riconosciuto a fronte delle assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, con scadenza almeno triennale, che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato e determinato, anche con scadenza inferiore a tre anni, mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
La misura del beneficio è determinata applicando alla retribuzione media mensile la percentuale di aiuto del 50%, con un limite massimo di mille euro per ciascun lavoratore agevolabile. La percentuale di aiuto è del 25%, con un limite massimo di cinquecento euro, nel caso di lavoratori assunti con contratti a tempo pieno e indeterminato mediante trasformazione di contratti a tempo determinato.

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