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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 12:38.
Autorizzazione
Provvedimento adottato dal Garante con cui il titolare del trattamento (ente, azienda, libero professionista) viene autorizzato a trattare determinati dati «sensibili» o giudiziari, ovvero a trasferire dati personali all'estero. In tema di dati sensibili e giudiziari, il Garante ha emanato sette autorizzazioni generali che consentono a varie categorie di titolari di trattare dati per gli scopi specificati senza dover chiedere singolarmente un'apposita autorizzazione al Garante.
Comunicazione
Mettere uno o più soggetti determinati (che non siano l'interessato) a conoscenza di dati personali, in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione.
Consenso
La libera manifestazione della volontà dell'interessato con cui questi accetta espressamente un determinato trattamento dei suoi dati personali, sul quale è stato preventivamente informato da chi gestisce i dati (titolare). È sufficiente che il consenso sia documentato in forma scritta (ossia, annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal responsabile o da un incaricato del trattamento su un registro o un atto o un verbale), a meno che il trattamento riguardi dati «sensibili»; in questo caso occorre il consenso rilasciato per iscritto dall'interessato (ad esempio, con la sua sottoscrizione).
Dato personale
Qualsiasi informazione che riguardi persone, società, enti, associazioni identificati o che possano essere identificati anche attraverso altre informazioni, ad esempio, attraverso un numero o un codice identificativo. Sono dati personali: nome e cognome o denominazione; indirizzo o sede; codice fiscale; ma anche una foto, la registrazione della voce di una persona, la sua impronta digitale o vocale. La persona può essere infatti identificata anche attraverso altre informazioni (ad esempio, associando la registrazione della voce di una persona alla sua immagine, oppure alle circostanze in cui la registrazione è stata effettuata: luogo, ora, situazione).
Dato sensibile
Un dato personale che, per la sua delicatezza, richiede particolari cautele: sono dati sensibili quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.
Dato giudiziario
I dati personali che rivelano l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (quali, ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione). Rientrano in questa categoria anche la qualità di imputato o di indagato (per una elencazione completa dei dati definiti giudiziari si veda la definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice).
Diffusione
Divulgare dati personali al pubblico o ad un numero indeterminato di soggetti (ad esempio, è diffusione la pubblicazione di dati personali su un quotidiano o su una pagina web).
Diritti dell'interessato
Il Codice in materia di protezione dei dati personali riconosce all'interessato (articolo 7) una serie di diritti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:
1. il diritto di avere informazioni generali sui trattamenti di dati svolti nel nostro Paese (attraverso la consultazione gratuita per via telematica del registro dei trattamenti);
2. il diritto di accesso ai propri dati personali direttamente presso chi li detiene (titolare del trattamento), ossia il diritto di ottenere la conferma della loro esistenza e la loro comunicazione e di sapere da dove sono stati acquisiti e quali sono i criteri e gli scopi del trattamento, in questo caso il titolare può chiedere il pagamento di una somma ("contributo spese") se non detiene dati dell'interessato;
3. il diritto di ottenere la cancellazione o il blocco di dati che sono trattati violando la legge (ad esempio, perché non è stato chiesto il consenso); tali diritti possono essere esercitati anche quando non ci sono più motivi validi per conservare i dati;
4. il diritto di aggiornare, correggere o integrare i dati inesatti e incompleti;
5. il diritto, nei casi indicati nelle lettere c) e d), di ottenere anche un'attestazione da parte del titolare che tali operazioni sono state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati erano stati precedentemente comunicati, a meno che ciò risulti impossibile o richieda un impegno sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
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