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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 17:36.

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Corte d'appello di Napoli, sezione II civile, sentenza 12 gennaio 2011 n. 17

Il provvedimento del 28 luglio 2000, n. 8456 con il quale l'AGCOM ha sanzionato l'intesa potenzialmente anticoncorrenziale raggiunta tra diverse compagnie assicuratrici (provvedimento la cui legittimità è stata a più riprese confermata dal giudice amministrativo) che hanno posto in essere, in particolare, uno scambio di informazioni su dati sensibili dei propri clienti, non è sufficiente al fine di dimostrare, non sulla base del criterio di regolarità statica, ma, nemmeno, secondo una valutazione di una seria ed alta probabilità che superi il ragionevole dubbio, che sia stata davvero raggiunta una intesa sui prezzi (intesa, in realtà, solo ipotizzata) che abbia oggettivamente determinato la fissazione di un premio di maggiore importo rispetto a quello che sarebbe stato ordinariamente dovuto in assenza di siffatta intesa. Posto, infatti, che l'aumento dei prezzi è notoriamente frutto, in gran parte, dell'aumento dei costi gravanti sulle imprese assicuratrici a causa dell'incremento dei sinistri e della loro entità, l'assicurato che intenda ottenere la restituzione di quanto - secondo la sua prospettazione - ingiustamente versato a causa della presunta maggiorazione dei prezzi cagionata da siffatto accordo deve dimostrare l'esigibilità, dall'assicurazione (in quanto consentito dalla regola di mercato) della fissazione di un premio inferiore rispetto a quanto versato, ovverosia la sussistenza di un nesso causale - secondo criteri di alta probabilità logica - tra la condotta sanzionata ed il danno lamentato.

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