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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 17:35.
Tribunale di Trento, sezione civile, sentenza 10 marzo 2011 n. 153
Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Codice protezione dati personali, qualora la Banca abbia raccolto, in un tratto iniziale del rapporto instaurato con il cliente, il consenso al trattamento dei dati, tale consenso deve ritenersi esteso a tutti i successivi trattamenti che perseguano, ovviamente, le medesime finalità. In tal senso, quindi, ed a tale condizione, non ogni successivo atto necessita di un consenso puntuale ed esplicito dell'interessato, specialmente nel caso in cui il trattamento si limiti alla forma dell'accesso e della consultazione ed escluda la comunicazione e la diffusione. Deve pertanto considerarsi lecito il trattamento dei dati personali, effettuato mediante accesso e consultazione, da parte di un dipendente della Banca nell'ambito di un rapporto nel quale era stato raccolto il consenso a siffatto trattamento e non risulti provata la circostanza che l'accesso stesso sia stato effettuato per una finalità diversa da quella concordata. Irrilevante, peraltro, deve essere considerata la circostanza che il dipendente non sia stato in grado di fornire spiegazioni circa le motivazioni che lo hanno indotto ad accedere ai dati se, come detto, sia stata comunque rispettata la finalità dell'accesso.
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