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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 17:36.

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Cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 8 febbraio 2011 n. 3033

È lecito e non risulta violativo del diritto alla riservatezza del cliente l'operato dell'avvocato che, dopo aver ricevuto la revoca del mandato professionale conferitogli, su richiesta dell'ex assistito gli consegni la documentazione per cui è stata causa, ma trattenga copia di parte di essa all'unico scopo di far valere il proprio credito, esercitando il diritto di difesa previa richiesta, rivolta al proprio consiglio dell'ordine, di rilascio del parere di congruità sulla parcella presentata.
•Il trattenimento, da parte del professionista avvocato revocato dall'incarico, di copie di documenti precedentemente a lui consegnate dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa, integra un'ipotesi di trattamento dei dati personali; tuttavia la stessa legge consente di derogare alle regole sulla privacy per motivi di giustizia. Ne consegue che è legittima la ritenzione di copia di documenti consegnati dal cliente per la relativa utilizzazione nel processo per cui era stato conferito il mandato, pur dopo l'intervenuta revoca di esso, quando si tratti di far valere in altra sede processuale il diritto al compenso per l'attività professionale svolta.

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