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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 17:36.
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 12 gennaio 2011 n. 116
Sono inammissibili le istanze di accesso ai documenti amministrativi il cui fine sia unicamente quello di porre in essere un controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione, in considerazione anche del fatto che, in ordine agli atti contenenti dati sensibili o giudiziari, l'articolo 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990 precisa che l'accesso deve essere garantito «nei limiti in cui sia strettamente indispensabile» a curare e difendere i propri interessi giuridici. Nel caso concreto, dunque, si sono ritenute infondate le censure mosse dall'appellante in ordine al diniego di accesso espresso dall'Amministrazione appellata verso l'istanza di accesso al suo fascicolo personale di lavoro, in quanto la stessa era priva di elementi utili ad individuare i documenti oggetto della richiesta e, tuttavia, risultava estranea ai diretti interessi del richiedente.
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