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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 17:36.
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 11 febbraio 2011 n. 920
L'articolo 2, lett. c), del Dm n. 757/1994 vieta l'accesso ai documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Non bastano esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere a una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi e ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari".
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