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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 17:35.

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Tar Lazio, sede di Roma, sezione III quater, sentenza 9 novembre 2010 n. 33341

Solo i dati stipendiali relativi a circostanze personali o familiari tali da poter aver natura di dati sensibili (quali, ad esempio, cessioni dello stipendio, deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali, esistenza di particolari ritenute assistenziali) debbono essere mantenuti riservati. All'opposto, per i dati concernenti classi stipendiali, retribuzioni, indennità e altri emolumenti corrisposti a lavoratori pubblici dipendenti, le esigenze di tutela della privacy devono recedere rispetto a quelle di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa, volte alla conoscenza dei criteri di distribuzione del fondo e le somme erogate ai singoli beneficiari, allorché la loro conoscenza sia richiesta (avvalendosi dei mezzi conformati nel capo V legge n. 241 del 1990) da uno dei soggetti che tali elementi sia deputato dall'ordinamento a determinare.

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