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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 17:35.

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Tar Sicilia, sede di Catania, sezione III, sentenza 28 marzo 2011 n. 737

Il quadro normativo che risulta a seguito delle modifiche apportate, con d.lgs. n. 15/2005, alla L. n. 241/1990, definisce ormai in maniera compiuta il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza di taluni dati; in particolare, pur dovendosi ammettere in generale che le necessità difensive, riconducibili al principi di tutela fissati dall'articolo 24 Cost., debbano ritenersi prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, è anche vero (ciò discendendo dal comma 7 dell'articolo 24, l. n. 241 del 1990) che il legislatore ha chiaramente specificato come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi; tutela ammessa solo nei limiti in cui sia la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari", sia strettamente indispensabile. Nella specie, un'associazione di consumatori aveva richiesto al Comune l'ostensione delle domande di rateizzazione dei debiti relativi alla fornitura idrica: il TAR ne ha ritenuto la natura riservata, sul presupposto che tali domande possono contenere il riferimento a dati personali o familiari, anche sensibili, nonché che gli interessati sono comunque nelle condizioni di esibire all'associazione la documentazione necessaria per un'eventuale azione in giudizio.

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