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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 17:35.

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Tar Lazio, sede di Roma, sezione III bis, sentenza 21 gennaio 2011 n. 645

La tutela del diritto di accesso, come previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (come modificata dalla legge n. 69 del 2009), è connessa al perseguimento di rilevanti finalità di pubblico interesse, espressive di un «principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»; che tale diritto è collegato a una riforma di fondo dell'amministrazione, ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (desumibili dall'articolo 97 della Costituzione), che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità degli apparati pubblici latamente intesi; che tenuto conto della consistenza del principio di trasparenza, l'esigenza di tutela della altrui riservatezza appare in linea di principio tendenzialmente recessiva e non può impedire l'accesso ove essa non sia correlata a dati sensibili in senso stretto; che infatti l'articolo 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241 del 1990 e l'articolo 11 del d.p.r.. n. 184 del 2006, pur contemplando la tutela della riservatezza dei terzi, prevedono espressamente che non possono essere sottratti all'accesso i documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

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