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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 17:35.
Tribunale di Trieste, sezione civile, sentenza 1° aprile 2011 n. 353
La condotta del giornalista concretatasi nella riproduzione del ritratto o dell'immagine di un soggetto senza preventivamente richiedere ed ottenere il consenso dello stesso, integra violazione delle disposizioni in tema di diritto d'autore. All'uopo deve rilevarsi che il disposto normativo di cui all'articolo 97, comma primo, della legge n. 633 del 1941, nella parte in cui sancisce che nelle ipotesi ivi contemplate non occorre il consenso di colui il quale viene ritratto, si giustifica con la connessione dell'immagine della persona ad un fatto di interesse pubblico o svoltosi in pubblico, il quale prevale sulla riproduzione dell'immagine del soggetto ritratto. Tale connessione, la quale può essere data dalla contemporaneità e contestualità, tuttavia presuppone, all'evidenza, un fatto o un accadimento esterno all'immagine stessa. In tal senso l'esimente contemplata dalla richiamata norma non può estendersi, in via interpretativa, a semplici tematiche o argomenti di interesse pubblico, non riconducibili alla nozione di "fatto" chiaramente connotata nel senso di evento storico naturalistico, dalle alternative ed esemplificative nozioni di avvenimenti e cerimonie contenute nella norma citata. Pondo l'accento sulla ratio della norma esimente, invero, non si vede ragione alcuna per non rimettere al consenso del titolare dell'immagine, che sia soggetto privato non notorio, né incaricato di uffici pubblici, un utilizzo della predetta immagine laddove la stessa non sia necessaria e neppure strettamente pertinente, ma solo, in qualche modo, anche occasionale, collegata ad una qualsivoglia tematica di interesse pubblico. Rilevato quanto innanzi, qualora, come nella specie, non ricorra alcuna delle ipotesi esimenti contemplate dal richiamato articolo 97, integra violazione della normativa suddetta la condotta del giornalista che abbia riprodotto, in un servizio televisivo, l'immagine di una persona senza ottenerne il preventivo necessario consenso. Nella specie, tuttavia, la condotta del giornalista integra violazioni ulteriori, quali la normativa in materia di dati personali, per aver il medesimo inquadrato senza consenso la persona dell'attore, all'evidenza sovrappeso, in un servizio televisivo sul tema della obesità.
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