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Questo articolo è stato pubblicato il 01 giugno 2011 alle ore 15:30.

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Che cosa è e quali diritti tutela
Il ricorso al Garante è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici. Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice (articolo 141, comma 1, lettera c)) e può essere presentato al Garante solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Diritti di segreteria
Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00). Si consiglia di effettuare il versamento utilizzando:
• conto corrente presso Banca popolare di Lodi, Succursale di Roma (RM) - Via Poli, 3 - 00187 Roma - IBAN IT 68 B 05164 03200 000000107964.
• conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. - IBAN IT 75 Y 07601 03200 000096677000;
• bollettino di conto corrente postale n. 96677000,
tutti intestati a "Garante per la protezione dei dati personali", Piazza di Monte Citorio, 115/121 (00186 Roma), indicando come causale "diritti di segreteria per ricorsi".

Spese del procedimento
A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.
La determinazione dell'ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (articolo 154, comma 4).
Il Garante (determina collegiale del 19 ottobre 2005) ha fissato tale misura forfettaria, anche in continuità con quanto deciso dai precedenti collegi del Garante e al fine di adeguare gli importi a suo tempo stabiliti all'incremento delle spese da sostenere per ricorrere al Garante, nell'importo minimo di euro 500,00, aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00, in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.

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