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Questo articolo è stato pubblicato il 01 giugno 2011 alle ore 15:30.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 30 giugno 2003, n. 196) riconosce all'interessato (è la persona fisica o giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati) vari diritti nei confronti del titolare del trattamento (o del responsabile, se designato) tra i quali, in particolare, il diritto:
• di accedere ai dati che lo riguardano,
• di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione,
• di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, se trattati in violazione di legge,
• di opporsi al trattamento effettuato a fini promozionali, pubblicitari o commerciali oppure in presenza di motivi legittimi.
Per esercitare questi e gli altri diritti previsti dall'articolo 7 del Codice occorre presentare un'istanza al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato del trattamento, senza particolari formalità.
Su questo sito poniamo a disposizione un modello da noi predisposto e che consigliamo di utilizzare per esercitare i predetti diritti. L'istanza può essere presentata direttamente al titolare (o al responsabile, se designato) o anche essere trasmessa allo stesso mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
In alcuni casi individuati dal Codice (articolo 9, comma 1) l'istanza può essere formulata anche oralmente e, in tali ipotesi, è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile (se designato).
L'istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell'interessato, a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati.
Nell'esercizio dei diritti l'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
All'istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre:
• 15 giorni dal suo ricevimento;
• 30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all'interessato entro i predetti 15 giorni.
Se la risposta ad un'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato può far valere i propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria. Se l'interessato si rivolge, invece, al Garante può presentare:
• una segnalazione, oppure
• un reclamo circostanziato, oppure
• un ricorso.
L'interessato può presentare subito l'istanza, direttamente all'autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, se designato), solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve risultare comprovato.
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