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Questo articolo è stato pubblicato il 22 giugno 2011 alle ore 18:46.

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Nell'ambito del nostro ordinamento, il d.lgs. n. 123/98 ha definito in maniera unitaria, al fine di uniformare le relative procedure amministrative, le modalità di accesso agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive. L'espressione "interventi di sostegno pubblico" si riferisce agli incentivi, ai contributi, alle agevolazioni, alle sovvenzioni e ai benefici di qualsiasi genere concessi dalle amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
In tale contesto – e secondo quanto stabilito dal dl 123/98 - la concessione dei benefici può avvenire secondo tre procedure differenti, caratterizzate da una crescente complessità, ovvero:
- la procedura automatica;
- la procedura valutativa;
- la procedura negoziale.

LA PROCEDURA AUTOMATICA
In generale, i progetti di investimento presentati per l'accesso alle agevolazioni regolamentate secondo la procedura automatica non subiscono un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. Molto semplicemente, a fronte della presentazione di una domanda/dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, il soggetto competente (ministero, regione, ente locale) si limita ad accertare esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione presentata. Quest'attività di riscontro è eseguita rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande e deve concludersi, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, con una comunicazione formale all'impresa istante. L'esito dell'attività istruttoria può essere positivo - con successiva concessione dell'agevolazione, nei limiti delle risorse disponibili - o negativo – con conseguente diniego dell'agevolazione, che può avvenire solo in caso di dichiarazioni viziate da errori gravi o prive degli specifici requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

LA PROCEDURA VALUTATIVA
Molto più complessa di quella appena descritta è la procedura valutativa, pure individuata dal decreto legislativo n. 123/98. Attraverso il susseguirsi delle fasi genericamente previste per tale processo, i progetti di investimento che si candidano all'ottenimento dell'incentivo pubblico vengono sottoposti ad una più o meno articolata ed approfondita attività istruttoria che, generalmente, include la verifica:
- del perseguimento - da parte del programma di investimento presentato - degli obiettivi cui la normativa si rivolge;
- della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- del corretto inquadramento dell'azione imprenditoriale tra le tipologia di programmi ammessi al beneficio;
- della congruità delle spese indicate.

L'istruttoria può - inoltre e più opportunamente - essere diretta alla verifica della validità tecnica, economica e finanziaria del programma di investimenti. In questo caso, essa viene condotta con l'ausilio di un più o meno articolato sistema di modelli di indagine, rivolti ad analizzare e quantificare:
- la reale redditività del programma proposto;
- le caratteristiche dei mercato di riferimento;
- le esigenze finanziarie e di cash-flow per la copertura del fabbisogni di investimento e dalla gestione;
- la coerenza degli investimenti proposti con gli obiettivi di sviluppo aziendale delineati.

A tale scopo - sempre nell'ambito delle procedure valutative per l'attribuzione di provvidenze pubbliche - possono essere richiesti, alle imprese che intendono candidarsi ai benefici, sia bilanci previsionali che prospetti contenenti l'analisi dei flussi finanziari, relativamente al periodo compreso tra l'esercizio di avvio e quello di entrata a regime dell'iniziativa.
Nell'ambito della macrocategoria dei procedimenti valutativi per l'attribuzione di incentivi, è possibile distinguere le due sottocategorie dei procedimenti che si sviluppano con graduatoria finali di merito e di quelli cosiddetti a sportello.

LA PROCEDURA NEGOZIALE
La procedura negoziale è applicata in relazione ad interventi complessi di sviluppo territoriale (o settoriale) riguardanti – generalmente – una pluralità di soggetti e di azioni collegati in sistemi articolati Un classico esempio di ricorso a procedure negoziali per l'attribuzione degli incentivi si può riscontrare nelle fasi iniziali di individuazione degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma).
In questo caso, il soggetto principale competente per l'attuazione della procedura provvede:
- a individuare ed esplicitare i criteri di selezione dei contraenti, tramite i più appropriati strumenti di pubblicità;
- a pubblicare appositi bandi per la successiva acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti attori dello sviluppo (enti ed imprese) nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale.

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