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Questo articolo è stato pubblicato il 29 giugno 2011 alle ore 19:11.

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» Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 10068/2011

- È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un privato per ottenere l'annullamento della convenzione, stipulata da una società a capitale interamente posseduto da enti pubblici con una banca, al fine di consentire ai dipendenti della società stipulante l'ottenimento di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio. Da un lato, infatti, una simile società possiede tutti i requisiti di cui all'art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per essere definita organismo di diritto pubblico e, in quanto tale, è tenuta, nella scelta dei contraenti, al rispetto della normativa comunitaria e dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale; da un altro lato, poi, la convenzione, pur non prevedendo alcun compenso per la società stipulante, non può per questo dirsi atto a titolo gratuito, rientrando piuttosto nella categoria degli accordi quadro di cui all'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006; né, infine, può assumere rilievo il fatto che la convenzione stessa sia sotto la soglia prevista per l'applicazione della normativa comunitaria, perché l'art. 121 del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che anche ai contratti sotto soglia si applichino una serie di norme del decreto medesimo, fra i quali l'art. 244 che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

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