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Questo articolo è stato pubblicato il 29 giugno 2011 alle ore 19:11.
» Cassazione, sezione I civile, sentenza 3574/2011
- In tema di forme dei contratti bancari, l'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il quale impone la forma scritta per la conclusione del contratto di conto corrente, non si estende alle disposizioni di volta in volta impartite dal correntista, non comportanti modificazioni delle stipulazioni già intervenute tra le parti, le quali, pertanto, non richiedendo forme particolari, sono lasciate alla libera determinazione dei contraenti; ne deriva che la clausola del contratto di conto corrente, in cui si prevede la possibilità per il correntista di impartire ordini verbali e telefonici alla banca, non contrasta con la norma ricordata, costituendone invece una specificazione.
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