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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:11.

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Cassazione, sezione III civile, sentenza 9912/2011

L'azione giudiziaria contro l'assicurazione può essere proposta anche se il danneggiato non ha inviato la raccomandata alla compagnia: è sufficiente infatti che la società sia a conoscenza del sinistro e della pretesa risarcitoria tramite raccomandata del proprio assicurato, per cui l'improcedibilità della domanda viene meno qualora l'istituto assicuratore venga a conoscenza della richiesta di danno mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal proprio cliente. L'onere imposto al danneggiato, infatti, può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla legge, purché ugualmente idonei a soddisfare lo scopo di consentire alla compagnia di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico.

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