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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:11.

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Cassazione, sezione III civile, sentenza 10211/2011

Lo scambio sistematico di informazioni tra compagnie assicurative, che comprende dati sensibili e che comporta un aumento illecito dei premi, costituisce intesa orizzontale in violazione delle norme sulla concorrenza, che consente ai consumatori di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) abbia accertato che l'intesa orizzontale illecita si sia tradotta in un danno economico rilevante per i consumatori, questi, per ottenere il risarcimento dei danni, hanno il diritto di avvalersi della presunzione che il premio sia indebitamente aumentato proprio in conseguenza della condotta anticoncorrenziale tenuta dalla Compagnia. L'assicuratore è sempre ammesso a fornire la prova contraria alla citata presunzione di responsabilità, dimostrando cioè l'interruzione del nesso causale tra la partecipazione al comportamento anticoncorrenziale illecito e l'aumento delle tariffe, ma per fare ciò non può richiamare circostanze che sono già state oggetto di accertamento, nel procedimento sanzionatorio, da parte dell'AGCM, né sono ammissibili prove generiche, riferite alla situazione generale del mercato assicurativo; infatti, la prova dell'insussistenza del nesso causale deve riguardare situazioni specifiche, attinenti alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato, alla singola polizza, tali da dimostrare che l'aumento del premio sia riferibile a circostanze concrete e non, invece, all'intesa illecita posta in essere dalle compagnie.

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