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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:13.

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I contratti r.c. auto possono essere con o senza tacito rinnovo. Quelli a tacito rinnovo si intendono prorogati per l'annualità successiva in mancanza di disdetta scritta inviata dalle parti entro il termine di legge di almeno 15 giorni prima della scadenza annuale. I contratti che prevedono il tacito rinnovo in assenza di disdetta inviata nel termine di legge, per i quali l'assicuratore abbia contrattualmente rinunciato alla comunicazione per iscritto della disdetta da parte del contraente in caso di aumento del premio, al verificarsi di tale ultima circostanza (l'aumento del premio), si intendono prorogati solo in presenza di una esplicita manifestazione di volontà del contraente tesa alla prosecuzione del rapporto (ad es. il pagamento del nuovo premio), non essendo sufficiente a tal fine il mero silenzio. I contratti senza tacito rinnovo ("a scadenza secca") esauriscono i loro effetti alla scadenza (talvolta i contratti prevedono un periodo di tolleranza con prolungamento della garanzia assicurativa sino al 15° giorno successivo alla scadenza annuale). In ogni caso per la conclusione del nuovo contratto è necessaria una nuova manifestazione di volontà. Nel caso in cui l'assicuratore proceda a formalizzare la disdetta contrattuale in occasione della comunicazione scritta inviata al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, egli deve specificare nella medesima comunicazione il suo obbligo di dare nuova copertura qualora il contraente, nonostante la disdetta, chieda nuovamente di assicurarsi.

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