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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2011 alle ore 17:32.

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Ricorda che se acquisti un veicolo e puoi documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo di tua proprietà precedentemente assicurato, l'assicuratore (lo stesso o anche un altro) dovrà classificare il contratto relativo al veicolo acquistato sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio relativo al veicolo precedente, purchè in corso di validità, mantenendo la medesima classe di conversione universale-CU. Per i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006, data di entrata in vigore del nuovo regime di targatura, che non vi abbiano volontariamente aderito, tale disposizione si applica nei soli casi di furto e demolizione certificati del mezzo. Per i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, ovvero per quelli già in circolazione a questa data che abbiano volontariamente aderito al nuovo regime, essa si applica anche nei casi di consegna in conto vendita, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero. Ricorda anche che, qualora tu abbia trasferito su un veicolo di nuova proprietà la classe CU relativa ad altro veicolo di tua proprietà consegnato in conto vendita o oggetto di furto, l'assicuratore (lo stesso o anche un altro) dovrà inserire quest'ultimo nella classe CU 14 nel caso rimanga invenduto oppure sia ritrovato.

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